SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30834 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione

In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27504 depositata il 23 ottobre 2024 – La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti

La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, sentenza n. 9614 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di riservatezza nella raccolta dei dati personali l’obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve essere da costui assolto sin dal primo contatto, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per un’immediata percezione della offerta pubblicizzata

In tema di riservatezza nella raccolta dei dati personali l'obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve essere da costui assolto sin dal primo contatto, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per un'immediata percezione della offerta pubblicizzata

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 30638 depositata il 28 novembre 2024 – Tra le conseguenze dannose risarcibili (il danno-conseguenza) dell’evento dannoso (danno-evento) consistente nell’illegittima iscrizione ipotecaria si colloca sia la difficoltà o l’impossibilità di negoziazione del bene ipotecato sia la difficoltà o l’impossibilità di accesso al credito

Tra le conseguenze dannose risarcibili (il danno-conseguenza) dell’evento dannoso (danno-evento) consistente nell’illegittima iscrizione ipotecaria si colloca sia la difficoltà o l’impossibilità di negoziazione del bene ipotecato sia la difficoltà o l’impossibilità di accesso al credito

Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, ottava Sezione, sentenza depositata il 5 dicembre 2024, Causa C‑680/23 – Non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività

Non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 30833 depositata il 2 dicembre 2024 – Le maggiori imposte pretese dall’erario in seguito ad una riqualificazione degli atti posti in essere dai contribuenti e ad una loro diversa imputazione soggettiva (nel caso di specie, ad una società di fatto) ed oggettiva (nel caso di specie, ad un’attività commerciale esercitata nelle forme di una società di fatto) siano determinate al netto delle imposte già versate dai contribuenti in relazione alla qualificazione giuridica originaria che di quegli atti i contribuenti avevano dato

Le maggiori imposte pretese dall'erario in seguito ad una riqualificazione degli atti posti in essere dai contribuenti e ad una loro diversa imputazione soggettiva (nel caso di specie, ad una società di fatto) ed oggettiva (nel caso di specie, ad un'attività commerciale esercitata nelle forme di una società di fatto) siano determinate al netto delle imposte già versate dai contribuenti in relazione alla qualificazione giuridica originaria che di quegli atti i contribuenti avevano dato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32222 depositata il 12 dicembre 2024 – La regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, costituisca una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 e tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio speciale unitario, atteso che, nel prevedere che essa avvenga “con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore”, attribuisce al decreto ministeriale “il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza”

La regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, costituisca una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 e tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio speciale unitario, atteso che, nel prevedere che essa avvenga “con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore”, attribuisce al decreto ministeriale “il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza”

Torna in cima