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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32168 depositata il 12 dicembre 2024 – Il termine triennale per l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro di cui all’art. 11, si prescrive in tre anni; quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo. Il procedimento penale che può intervenire nel triennio dalla costituzione della rendita ed è utile a spostare in avanti il dies a quo è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l’Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell’infortunio

Il termine triennale per l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro di cui all'art. 11, si prescrive in tre anni; quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo. Il procedimento penale che può intervenire nel triennio dalla costituzione della rendita ed è utile a spostare in avanti il dies a quo è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l'Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell'infortunio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32139 depositata il 12 dicembre 2024 – Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32145 depositata il 12 dicembre 2024 – Perché la compensazione operi è necessario e sufficiente che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, di modo che il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito, anche se i crediti reciproci siano insorti in tempi diversi

Perché la compensazione operi è necessario e sufficiente che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, di modo che il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito, anche se i crediti reciproci siano insorti in tempi diversi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31625 depositata il 9 dicembre 2024 – Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, o comunque per carenza di interesse

Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, o comunque per carenza di interesse

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32280 depositata il 13 dicembre 2024 – Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 DPR nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod.pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione

Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 DPR nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod.pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32141 depositata il 12 dicembre 2024 – Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e che svolge il proprio lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni di chi ha lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2, sezione A, del regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione n. 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera

Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e che svolge il proprio lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell'indennità di disoccupazione a carico dell'ente previdenziale italiano, spetta l'indennità di maternità alle stesse condizioni di chi ha lavorato in Italia, ai sensi dell'allegato 2, sezione A, del regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione n. 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera

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