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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30986 depositata il 26 novembre 2025 – Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità

Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31202 depositata il 30 novembre 2025 – La forma scritta ad probationem di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 2556 cit. opera soltanto riguardo alle parti contraenti, ma non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento d’azienda non è soggetta ad alcun limite e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni

La forma scritta ad probationem di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 2556 cit. opera soltanto riguardo alle parti contraenti, ma non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento d’azienda non è soggetta ad alcun limite e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30743 depositata il 21 novembre 2025 – Non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le associazioni o società formalmente riconosciute come dilettantistiche, senza l’effettiva e concreta dimostrazione della presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimenti formali-, e della natura sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, unitamente al carattere non professionale delle prestazioni svolte dai collaboratori.

Non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le associazioni o società formalmente riconosciute come dilettantistiche, senza l’effettiva e concreta dimostrazione della presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimenti formali-, e della natura sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, unitamente al carattere non professionale delle prestazioni svolte dai collaboratori.

Corte Costituzionale sentenza n. 123 depositata il 28 dicembre 1962 – Lo sciopero di cui all’art. 40 è legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di carattere economico, secondo si può desumere, fra l’altro, dalla collocazione del medesimo sotto il titolo terzo della prima parte della Costituzione, che si intitola, appunto, ai rapporti economici. È tuttavia da chiarire che la tutela concessa a tali rapporti non può rimanere circoscritta alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto il titolo stesso

Lo sciopero di cui all'art. 40 è legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di carattere economico, secondo si può desumere, fra l'altro, dalla collocazione del medesimo sotto il titolo terzo della prima parte della Costituzione, che si intitola, appunto, ai rapporti economici. È tuttavia da chiarire che la tutela concessa a tali rapporti non può rimanere circoscritta alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto il titolo stesso.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13537 depositata il 15 maggio 2024 – Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o cui esse abbiano aderito, l’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati e ciò anche in presenza di formale revoca dello sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la menzionata revoca

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o cui esse abbiano aderito, l'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati e ciò anche in presenza di formale revoca dello sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la menzionata revoca

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 30990 depositata il 26 novembre 2025 – L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 tuir e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci (o dalla società) riguarda inscindibilmente oltre che la società (nella fattispecie non più esistente) anche tutti i soci e impone che gli stessi siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio

L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 tuir e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci (o dalla società) riguarda inscindibilmente oltre che la società (nella fattispecie non più esistente) anche tutti i soci e impone che gli stessi siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio

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