SERVIZI UTILI

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23341 depositata il 29 agosto 2024 – L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società, con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione

L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società, con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23251 depositata il 28 agosto 2024 – Nel processo tributario ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo

Nel processo tributario ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 23229 depositata il 28 agosto 2024 – In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003, l’applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguente applicazione nei suoi confronti dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997

In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003, l’applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguente applicazione nei suoi confronti dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezio – ne, sentenza della causa C‑606/22 depositata il 31 marzo 2024 – L’articolo 1, paragrafo 2 e l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di parità di trattamento, nel senso che ostano a una prassi dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro in forza della quale una rettifica, mediante una dichiarazione tributaria, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta è vietata qualora siano state effettuate cessioni di beni e prestazioni di servizi applicando un’aliquota IVA troppo elevata, per il motivo che tali operazioni hanno dato luogo non a una fatturazione, bensì all’emissione di scontrini di registratori di cassa. Anche in tali circostanze, il soggetto passivo che abbia erroneamente applicato un’aliquota IVA troppo elevata ha il diritto di presentare una domanda di rimborso all’amministrazione finanziaria dello Stato membro interessato, ove quest’ultima può eccepire l’arricchimento senza causa di tale soggetto passivo solo se essa ha dimostrato, al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, che l’onere economico che l’imposta indebitamente riscossa ha fatto gravare su detto soggetto passivo è stato integralmente neutralizzato

L’articolo 1, paragrafo 2 e l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di parità di trattamento, nel senso che ostano a una prassi dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro in forza della quale una rettifica, mediante una dichiarazione tributaria, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta è vietata qualora siano state effettuate cessioni di beni e prestazioni di servizi applicando un’aliquota IVA troppo elevata, per il motivo che tali operazioni hanno dato luogo non a una fatturazione, bensì all’emissione di scontrini di registratori di cassa. Anche in tali circostanze, il soggetto passivo che abbia erroneamente applicato un’aliquota IVA troppo elevata ha il diritto di presentare una domanda di rimborso all’amministrazione finanziaria dello Stato membro interessato, ove quest’ultima può eccepire l’arricchimento senza causa di tale soggetto passivo solo se essa ha dimostrato, al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, che l’onere economico che l’imposta indebitamente riscossa ha fatto gravare su detto soggetto passivo è stato integralmente neutralizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22707 depositata il 12 agosto 2024 – Il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso

Il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22705 depositata il 12 agosto 2024 – Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla Legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla Legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22701 depositata il 12 agosto 2024 – Per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata è sufficiente (e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, “si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro di questionari, il riconoscimento dell’accesso agli atti ovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo”

Per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata è sufficiente (e necessario) che detto contraddittorio, quando previsto, "si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l'inoltro di questionari, il riconoscimento dell'accesso agli atti ovvero l'espletamento di altre attività che risultino funzionali a detto obiettivo"

Torna in cima