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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21510 depositata il 31 luglio 2024 – L’impugnazione tardiva presuppone la ricorrenza di un duplice requisito, l’uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l’altro soggettivo, correlato all’ignoranza del processo in ragione di detta nullità; l’impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l’ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l’ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l’inammissibilità dell’impugnazione, l’onere della prova della conoscenza del processo

L'impugnazione tardiva presuppone la ricorrenza di un duplice requisito, l'uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l'altro soggettivo, correlato all'ignoranza del processo in ragione di detta nullità; l'impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l'ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l'ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l'inammissibilità dell'impugnazione, l'onere della prova della conoscenza del processo

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 119 depositata l’ 8 febbraio 2024 – L’art. 41 comma 14 D.lgs. n. 36/2023 vieta, quindi, che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale “importo posto a base di asta”, siano inclusi nel cd. importo assoggettato al ribasso. Tale norma non esclude che ciascun concorrente possa, in via separata rispetto “all’importo assoggettato al ribasso” (ovvero quello sul quale applicare la percentuale di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la stazione appaltante ha previsto ex ante nell’ambito del più ampio importo posto a base di gara, a condizione che tale, per così dire, “indiretto” ribasso dei costi della manodopera risulti coerente con una “più efficiente organizzazione aziendale” che l’operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell’anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante

L’art. 41 comma 14 D.lgs. n. 36/2023 vieta, quindi, che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale “importo posto a base di asta”, siano inclusi nel cd. importo assoggettato al ribasso. Tale norma non esclude che ciascun concorrente possa, in via separata rispetto “all’importo assoggettato al ribasso” (ovvero quello sul quale applicare la percentuale di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la stazione appaltante ha previsto ex ante nell’ambito del più ampio importo posto a base di gara, a condizione che tale, per così dire, “indiretto” ribasso dei costi della manodopera risulti coerente con una “più efficiente organizzazione aziendale” che l’operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell’anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21333 depositata il 30 luglio 2024 – In tema di fallimento, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell’atto impositivo, tantomeno la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo; dalla notifica dell’avviso esclusivamente all’indirizzo dell’organo concorsuale deriva, piuttosto, l’inefficacia ed inopponibilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell’ente, i quali al pari di quest’ultimo rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza

In tema di fallimento, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell'atto impositivo, tantomeno la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo; dalla notifica dell’avviso esclusivamente all’indirizzo dell’organo concorsuale deriva, piuttosto, l’inefficacia ed inopponibilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell’ente, i quali al pari di quest’ultimo rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21472 depositata il 31 luglio 2024 – La presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”, che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla

La presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”, che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 23, sentenza n. 875 depositata il 5 marzo 2024 – La consulenza tecnica d’ufficio è «un mezzo ausiliario ed integrativo di conoscenza e valutazione del giudice di merito» al quale spetta «stabilire se essa sia necessaria ovvero opportuna al fine del decidere», fermo restando l’onere probatorio delle parti. Tale facoltà non consentono al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti

La consulenza tecnica d'ufficio è «un mezzo ausiliario ed integrativo di conoscenza e valutazione del giudice di merito» al quale spetta «stabilire se essa sia necessaria ovvero opportuna al fine del decidere», fermo restando l'onere probatorio delle parti. Tale facoltà non consentono al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione n. 2, sentenza n. 236 depositata il 4 marzo 2024 – Nel caso in cui nel territorio comunale venga istituita la raccolta puntuale dei rifiuti sorge un rapporto di natura privatistica tra il privato e il Comune la devoluzione del relativo contenzioso al giudice ordinario e non al giudice tributario

Nel caso in cui nel territorio comunale venga istituita la raccolta puntuale dei rifiuti sorge un rapporto di natura privatistica tra il privato e il Comune la devoluzione del relativo contenzioso al giudice ordinario e non al giudice tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21455 depositata il 31 luglio 2024 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21516 depositata il 31 luglio 2024 – L’art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2001 n.146, novellando l’art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni

L'art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2001 n.146, novellando l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis il quale ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni

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