COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 2591 sez. 29 del 11 giugno 2015 – Qualora il procuratore della parte costituita abbia omesso di dichiarare o di notificare l’evento interruttivo nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 2591 sez. 29 del 11 giugno 2015 APPELLO - CONTRIBUENTE DECEDUTO - MANCATA COMUNICAZIONE EFFETTO INTERRUTTIVO - NOTIFICA AL PROCURATORE - VALIDITA' DELLA NOTIFICA - SUSSISTE - APPELLANTE - CONOSCENZA DELL'EVENTO - IRRILEVANTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 305/29/13 del 30.09 - 14.10.2013 la Commissione Tributaria Provinciale [...]