COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 15 sez. 12 del 9 giugno 2015
CATASTO – PROCEDURA DOCFA – RETTIFICA CLASSAMENTO – MERA INDICAZIONE DELLA CLASSE ATTRIBUITA – CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA RETTIFICA – SUSSISTE – ANNULLAMENTO DELLA RETTIFICA – CONSEGUE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con quattro distinti avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Varese Territorio, rettificava il classamento e la rendita catastale degli immobili costituiti da appartamenti (da classe 3, come da Docfa, a classe 6) e box (da classe 7, come da Docfa, a classe 8), siti in Gallarate via ……………. n° …., di proprietà di O. Srl e dei signori L. P., R. C., P. B. e N. M..
I contribuenti proponevano distinti ricorsi poi riuniti, eccependo la nullità degli atti impugnati per inesistenza della motivazione e, in subordine, l’annullabilità per mancanza di prove a sostegno della diversa classe attribuita dall’Ufficio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Varese respingeva i ricorsi, ritenendo adeguatamente motivato l’avviso e corretto l’operato dell’Ufficio, considerate le caratteristiche oggettive degli immobili.
Avverso la sentenza di primo grado i contribuenti hanno proposto appello con il quale censurano la sentenza, sia per omessa pronuncia circa l’eccepita carenza di motivazione, sia per erronea pronuncia sulla ripartizione dell’onere della prova.
Con controdeduzioni l’Ufficio eccepisce l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, essendo stati riproposti i motivi di primo grado, senza precise censure alla sentenza impugnata. Nel merito chiede la conferma della sentenza ribadendo le difese svolte nel precedente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione d’inammissibilità dell’appello in quanto risultano adeguatamente indicati i motivi d’impugnazione in base ai quali la sentenza è, ad avviso dei contribuenti, priva di motivazione e giuridicamente erronea. In particolare, per quanto attiene l’omessa pronuncia circa l’eccepita inesistenza di motivazione dell’avviso di accertamento, gli appellanti hanno censurato le conclusioni a cui sono pervenuti i Giudici di primo grado, sia con richiami alla recente giurisprudenza della Suprema Corte, sia precisando che la Commissione di primo grado ha omesso di spiegare i motivi per i quali l’indicazione dei soli dati catastali sarebbe sufficiente:a supportare l’atto impositivo. Anche per quanto attiene la ripartizione dell’onere probatorio fra le parti, gli appellanti hanno esaurientemente esposto le ragioni in base alle quali ritengono la sentenza erronea (cfr. pag. 4 e 5 atto d’appello). Sussiste pertanto la specificità dei motivi di appello, risultando le difese dell’appellante contrapposte alle argomentazioni esposte in sentenza e finalizzate a demolire l’impianto giuridico su cui si è formato il convincimento dei Giudici di prime cure. Nel merito, l’appello è da accogliere, in primo luogo perché gli avvisi di accertamento risultano privi di motivazione. Come detto, la Suprema Corte ha anche recentemente affrontato la tematica dell’adeguata motivazione dell’avviso di accertamento in caso di rettifica del classamento e della rendita catastale ed ha ritenuto che l’atto impugnato debba obbligatoriamente riportare i dati fattuali che hanno indotto l’amministrazione finanziaria alla rettifica della rendita: “….l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa…” (Cass. n° 3394 del 13.2.2014; Cass. n° 3354/2015; Cass. n° 3394/2014; Cass. n° 23237/2014: in quest’ultima sentenza è stato inoltre precisato che “laddove la rendita proposta con la Docfa non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese. che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio cause diverse rispetto a quelle enunciate”). Nella fattispecie in esame, nessun elemento di fatto è stato richiamato e/o evidenziato negli avvisi di accertamento, essendosi l’Ufficio limitato ad indicare la nuova classe attribuita agli immobili. Sotto questo profilo, pertanto, gli avvisi di accertamento appaiono nulli per carenza assoluta di motivazione.
Solo nelle controdeduzioni di primo grado, l’Agenzia ha giustificato il proprio operato richiamando genericamente “le effettive caratteristiche della palazzina emerse con il sopralluogo del 28.6.2012” , ossia che trattasi di immobile “di lusso” avendo due ascensori, fonti energetiche alternative, impianti centralizzati per la produzione di acqua sanitaria garantita da impianto geotermico (controdeduzioni primo grado pagg. 4-5). A prescindere, come si è visto, dalla tardività di dette allegazioni, si osserva che le motivazioni alla base della rettifica, una volta conosciute dai contribuenti, sono state adeguatamente confutate, con ampia documentazione e con argomentazioni esaustive, come ad esempio per quanto riguarda l’impiantistica a fonti energetiche alternative utilizzata in ottemperanza ad un apposito provvedimento legislativo (d.lgs. n° 192/2005, modificato dal n° 3311/2006 che prevede, come obbligatorio, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici di nuova costruzione). Anche l’esistenza di due ascensori, non può certamente essere considerato come indice di lusso/signorilità atteso che l’immobile in questione ha 11 piani e pertanto il secondo impianto di risalita non può che considerarsi indispensabile al fine di un adeguato servizio ai piani. Le suddette caratteristiche, evidenziate anche nella sentenza impugnata, hanno semmai rilevanza nella determinazione della categoria catastale, non invece per la classe dove invece assume importanza la qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, etc), la qualità ambientale della zona (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici), nonché le caratteristiche edilizie (grado di finiture, balconi, terrazzi, esposizione). Le caratteristiche urbanistiche della zona sembrano far escludere che si tratti di fabbricato “di lusso”: è ubicato in zona periferica, vicino alla circonvallazione, non servito da mezzi pubblici, né da passaggi pedonali e circondato da altri palazzi di più piani, come emerge dalle immagini fotografiche prodotte (docc. da 5 a 10 memoria illustrativa 4.3.2015). Inoltre, il compendio immobiliare è privo di una serie di servizi comuni come ad esempio di impianto centralizzato di condizionamento e di portineria. Dette circostanze di fatto non sono state contestate dall’Ufficio.
I contribuenti hanno inoltre evidenziato, con apposita produzione fotografica (cfr. docc. 1,2,3,4 e 5 prodotti con memoria illustrativa 6.2.2014), che l’immobile, nonostante sia di recente costruzione, sia già interessato da infiltrazioni d’acqua e di umidità, da crepe negli intonaci e da distacco di plafoni, con ciò dimostrando l’erroneità delle conclusioni dell’Ufficio che invece sostiene che le caratteristiche tipologiche costruttive sono superiori rispetto a quelle normalmente in uso per le abitazioni di tipo civile. Le puntuali e precise argomentazioni e produzioni documentali degli appellanti, non sono state confutate dall’Ufficio che, anche in questo grado di giudizio, si limita a richiamare genericamente le “caratteristiche reali dell’immobile ” (pag. 8 controdeduzioni), senza fornire alcuna prova.
Infine i contribuenti hanno dimostrato che il classamento indicato nella Docfa è conforme a quello attribuito ad altri immobili con caratteristiche simili situati nella stessa zona (c.fr. memoria illustrativa, pagg. 9 e 10 4.3.2015), la cui classe è pari a quella in esame (classe 4) o, per alcuni di essi, addirittura inferiore (classe 3).
Alla luce di quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento vengono integralmente annullati.
La particolarità della questione ed il recente mutato orientamento giurisprudenziale costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 12°, in riforma dell’impugnata sentenza annulla gli avvisi di accertamento. Spese compensate.
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