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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17470 depositata il 25 giugno 2024 – Quando il licenziamento ed il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro abbiano preceduto il trasferimento di (ramo d’) azienda, se è vero che la domanda di reintegrazione va proposta nei confronti della cessionaria, è altresì vero che occorre pregiudizialmente proporre (anche con lo stesso ricorso) la domanda di annullamento del licenziamento, di cui la reintegrazione è solo una delle possibili conseguenze (a seconda del regime applicabile) ai sensi dell’art. 18 L. n. 300/1970

Quando il licenziamento ed il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro abbiano preceduto il trasferimento di (ramo d’) azienda, se è vero che la domanda di reintegrazione va proposta nei confronti della cessionaria, è altresì vero che occorre pregiudizialmente proporre (anche con lo stesso ricorso) la domanda di annullamento del licenziamento, di cui la reintegrazione è solo una delle possibili conseguenze (a seconda del regime applicabile) ai sensi dell’art. 18 L. n. 300/1970

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26910 depositata il 14 giugno 2024 – In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all’operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all'operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 17587 depositata il 26 giugno 2024 – I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o “cartolare”, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18/2020, devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi

I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18/2020, devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 17188 deposita il 21 giugno 2024 – In considerazione dell’assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui – in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali

In considerazione dell’assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui – in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17031 depositata il 20 giugno 2024 – In tema di riscossione, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 solo dopo il rigetto dell’istanza o dopo la decadenza dalla dilazione, circostanze che, laddove non siano indicate nell’avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla corte di giustizia tributaria

In tema di riscossione, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 solo dopo il rigetto dell'istanza o dopo la decadenza dalla dilazione, circostanze che, laddove non siano indicate nell'avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla corte di giustizia tributaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16952 depositata il 19 giugno 2024 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16943 depositata il 19 giugno 2024 – Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16942 depositata il 19 giugno 2024 – Il principio di inerenza dei costi deducibili esclusivamente all’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di ogni valutazione di tipo quantitativo considerando i parametri di congruità e antieconomicità solo meri indici sintomatici dell’inesistenza del requisito dell’inerenza

Il principio di inerenza dei costi deducibili esclusivamente all'esercizio dell'attività d'impresa, con esclusione di ogni valutazione di tipo quantitativo considerando i parametri di congruità e antieconomicità solo meri indici sintomatici dell'inesistenza del requisito dell'inerenza

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