Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 113 depositata il 23 gennaio 2024 – Per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest’ultima contenente l’atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all’avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche
Per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest'ultima contenente l'atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche