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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13201 depositata il 14 maggio 2024 – Per integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia

Per integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico giuridica della pronuncia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13302 depositata il 14 maggio 2024 – Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13254 depositata il 14 maggio 2024 – In ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, risolventesi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’IVA in rivalsa, la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito di dotazione strumentale e di personale adeguato alla sua esecuzione, costituisce un significativo indice presuntivo, un idoneo elemento sintomatico, dell’assenza di “buona fede” del contribuente, poiché l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante/cessionario o committente), unitamente agli obblighi informativi che pur gravano sull’operatore economico quando si interfaccia con altro operatore, induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta

In ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, risolventesi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l'IVA in rivalsa, la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito di dotazione strumentale e di personale adeguato alla sua esecuzione, costituisce un significativo indice presuntivo, un idoneo elemento sintomatico, dell'assenza di "buona fede" del contribuente, poiché l'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore - fatturante/cessionario o committente), unitamente agli obblighi informativi che pur gravano sull'operatore economico quando si interfaccia con altro operatore, induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata n. 13266 il 14 maggio 2024 – Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del  d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97

Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del  d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13247 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di operazioni oggettivamente inesistenti si possono, la sproporzione fra prestazione e prezzo che esorbiti la normalità di mercato – anche tenuto conto delle particolarità e specialità della prestazione offerta – deve ritenersi indice sintomatico di un’operazione oggettivamente inesistente (per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato) che si appoggia ad attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l’esistenza

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti si possono, la sproporzione fra prestazione e prezzo che esorbiti la normalità di mercato - anche tenuto conto delle particolarità e specialità della prestazione offerta - deve ritenersi indice sintomatico di un'operazione oggettivamente inesistente (per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato) che si appoggia ad attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l'esistenza

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 14046 depositata il 21 maggio 2024 – Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c. e se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate ed il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili

Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate ed il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13264 depositata il 14 maggio 2024 – Inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento

Inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 18216 depositata il 9 maggio 2024 – Le sopravvenienze attive siano tassabili solamente nel caso in cui siano correlate a costi di gestione che sono stati dedotti nell’esercizio o negli esercizi precedenti. Anche laddove siano correlate a costi che sono stati soggetti ad una deducibilità limitata sarà riservato lo stesso trattamento secondo la disposizione dell’art. 96 Tuir. L’insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile non costituisce una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88 d.P.R. n. 917/86

Le sopravvenienze attive siano tassabili solamente nel caso in cui siano correlate a costi di gestione che sono stati dedotti nell'esercizio o negli esercizi precedenti. Anche laddove siano correlate a costi che sono stati soggetti ad una deducibilità limitata sarà riservato lo stesso trattamento secondo la disposizione dell'art. 96 Tuir. L'insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile non costituisce una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88 d.P.R. n. 917/86.

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