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Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 17140 depositata il 24 aprile 2024 – In tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, e indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo

In tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 12592 depositata l’ 8 maggio 2024 – Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Da tale data si deve considerare se sia maggiore l’anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A). Una volta individuato il gruppo prevalente in base alla maggiore anzianità contributiva, la contribuzione versata entro il gruppo non prevalente, va riproporzionata secondo il criterio dell’art.2, co.3 d. lgs. n.182/97. Per il periodo assicurativo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97, l’anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti tempo per tempo

Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Da tale data si deve considerare se sia maggiore l’anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A). Una volta individuato il gruppo prevalente in base alla maggiore anzianità contributiva, la contribuzione versata entro il gruppo non prevalente, va riproporzionata secondo il criterio dell’art.2, co.3 d. lgs. n.182/97. Per il periodo assicurativo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97, l’anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti tempo per tempo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 11870 depositata il 2 maggio 2024 – In tutte le branche del nostro ordinamento l’illecito permanente è quello in cui l’offesa arrecata al diritto o all’interesse protetto si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria. Tale è il caso dell’adibizione a mansioni inferiori

In tutte le branche del nostro ordinamento l’illecito permanente è quello in cui l’offesa arrecata al diritto o all’interesse protetto si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria. Tale è il caso dell’adibizione a mansioni inferiori

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12048 depositata il 3 maggio 2024 – Interposizione fittizia di manodopera

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12048 depositata il 3 maggio 2024 Lavoro - Trasferimento di ramo d’azienda - Appalto - Interposizione fittizia di manodopera - Demansionamento - Cessata materia del contendere - Rigetto  Svolgimento del processo 1.- Gli odierni controricorrenti, così come i ricorrenti incidentali, erano tutti dipendenti di V.I. spa. Erano poi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11787 depositata il 2 maggio 2024 – L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull’art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d’iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio

L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull’art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d’iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio

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