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CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 13389 depositata il 3 aprile 2024 – Il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

Il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10805 depositata il 22 aprile 2024 – Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 vuole solo consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 vuole solo consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10739 depositata il 22 aprile 2024 – L’amministratore non operativo di una società di capitali che abbia conosciuto (o avrebbe dovuto diligentemente conoscere) un fatto pregiudizievole che abbia compiuto o stia per compiere l’amministratore delegato nell’esercizio delle prerogative gestorie allo stesso attribuite, ha il dovere giuridico di fare, secondo la diligenza professionale cui è tenuto, tutto quanto è possibile per impedirne il compimento o, se già compiuto, di evitarne o attenuarne, anche solo in parte, le conseguenze dannose

L’amministratore non operativo di una società di capitali che abbia conosciuto (o avrebbe dovuto diligentemente conoscere) un fatto pregiudizievole che abbia compiuto o stia per compiere l’amministratore delegato nell’esercizio delle prerogative gestorie allo stesso attribuite, ha il dovere giuridico di fare, secondo la diligenza professionale cui è tenuto, tutto quanto è possibile per impedirne il compimento o, se già compiuto, di evitarne o attenuarne, anche solo in parte, le conseguenze dannose

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 8553 depositata il 29 marzo 2024 – La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento

La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10565 depositata il 18 aprile 2024 – Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10209 depositata il 16 aprile 2024 – In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, così come la sua incompletezza, integrano una violazione delle procedure cui consegue la tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della legge n. 300/1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, in forza dell’art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, della legge n. 92/2012

In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, così come la sua incompletezza, integrano una violazione delle procedure cui consegue la tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della legge n. 300/1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, in forza dell'art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della legge n. 92/2012

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10197 depositata il 16 aprile 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i “profili professionali del personale eccedente” e non può limitarsi all’indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell’ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l’accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all'indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell'ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l'accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento

Gli amministratori deleganti sono responsabili, nei casi di grave inerzia, per le operazioni illecite e distrattive compiute dall’amministratore delegato

La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n  10739 depositata il 22 aprile 2024, intervenendo in tema di procedure concorsuali sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi, ha ribadito che "... L’amministratore delegante, pertanto, tutte le volte in cui abbia rilevato (o avrebbe dovuto diligentemente rilevare) l’insufficienza, l’incompletezza o l’inaffidabilità delle relazioni informative che gli [...]

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