CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10197 depositata il 16 aprile 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i “profili professionali del personale eccedente” e non può limitarsi all’indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell’ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l’accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento