CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6580 depositata il 12 marzo 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la quale, ferma la regola generale di cui al primo comma dell’art. 5, legge n. 223/1991, secondo cui “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale”, ha chiarito che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine. Inoltre in tema di licenziamenti collettivi, alla distinzione tra vizi sostanziali, che determinano la cd. tutela reintegratoria attenuata, e vizi formali, che determinano la cd. tutela indennitaria forte