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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10667 depositata il 19 aprile 2024 – Il tenore dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, quale risultante a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale, priva sostanzialmente di rilevanza, ai fini della concessione della provvidenza di cui trattasi, il motivo per cui in concreto risulta rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, solo rilevando che si tratti di cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale o ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale e ai quali sia comunque consentito lavorare

Il tenore dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, quale risultante a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale, priva sostanzialmente di rilevanza, ai fini della concessione della provvidenza di cui trattasi, il motivo per cui in concreto risulta rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, solo rilevando che si tratti di cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale o ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale e ai quali sia comunque consentito lavorare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10450 depositata il 17 aprile 2024 – Requisito del soggiorno continuativo in Italia per la corresponsione dell’assegno sociale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10450 depositata il 17 aprile 2024 Lavoro - Assegno sociale - Corresponsione ratei - Requisito del soggiorno continuativo in Italia - Assegno del nucleo familiare - Inammissibilità Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 7.5.2021 n. 940, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da A.V. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10407 depositata il 17 aprile 2024 – Le esigenze addotte dal Comune in relazione al pensionamento del personale a tempo indeterminato sono espressamente riferibili al fabbisogno ordinario e non integrano l’opposto requisito delle esigenze “temporanee ed eccezionali” che consente ai Comuni di poter stipulare contratti a rempo determinato

Le esigenze addotte dal Comune in relazione al pensionamento del personale a tempo indeterminato sono espressamente riferibili al fabbisogno ordinario e non integrano l’opposto requisito delle esigenze “temporanee ed eccezionali” che consente ai Comuni di poter stipulare contratti a rempo determinato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 9830 depositata l’ 11 aprile 2024 – In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame

In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 9823 depositata l’ 11 aprile 2024 – La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione

La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 60 depositata il 18 aprile 2024 – È irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso

È irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8474 depositata il 28 marzo 2024 – L’abuso del diritto in campo tributario si manifesta quando l’operazione economica ha quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera se esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio anche implicitamente non consentito di imposta. In tal caso, sull’Amministrazione finanziaria incombe la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre è posto a carico del contribuente l’onere di dedurre e provare le giustificazioni economiche poste a base dell’operazione, diverse dal mero risparmio tributario

L'abuso del diritto in campo tributario si manifesta quando l'operazione economica ha quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera se esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio anche implicitamente non consentito di imposta. In tal caso, sull'Amministrazione finanziaria incombe la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre è posto a carico del contribuente l'onere di dedurre e provare le giustificazioni economiche poste a base dell'operazione, diverse dal mero risparmio tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9542 depositata il 9 aprile 2024 – In considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità, che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato, durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione dei diritti derivanti dalla detta conversione

In considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità, che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato, durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione dei diritti derivanti dalla detta conversione

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