SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 9 aprile 2024, n. 9538 – In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro

In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9502 depositata il 9 aprile 2024 – Accertata sopravvenuta inefficacia del contratto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9502 depositata il 9 aprile 2024 Lavoro - Credito escluso dallo stato passivo - Mensilità retributive non corrisposte - Retribuzione variabile - Accertata sopravvenuta inefficacia del contratto di lavoro - Eccezione di inadempimento - Revoca di affiliazione - Mancata iscrizione al campionato - Rigetto Rilevato che 1. con [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9937 depositata il 12 aprile 2024 – In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l’ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione

In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 791 depositata il 5 ottobre 2023 – La norma che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, con riguardo ai crediti erariali ex art. 28 D. Lgs. 75/2014, si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate dopo la data della sua entrata in vigore, ovvero dal 13 dicembre 2014

La norma che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, con riguardo ai crediti erariali ex art. 28 D. Lgs. 75/2014, si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate dopo la data della sua entrata in vigore, ovvero dal 13 dicembre 2014

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 113 depositata il 23 gennaio 2024 – La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l’ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale»

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale»

Corte Costituzionale sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024 – Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 36, sentenza n. 846 depositata il 19 gennaio 2024 – Per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, è sufficiente l’esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC), non essendo necessaria, né una relazione di notificazione, né la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC, né i certificati di firma digitale. La RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo

Per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, è sufficiente l'esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC), non essendo necessaria, né una relazione di notificazione, né la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC, né i certificati di firma digitale. La RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo

Il titolare del trattamento dei dati personali é responsabile patrimonialmente delle violazioni di dati personali commesse da una persona che agisce sotto la sua autorità

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-741/2021 depositata l' 11 aprile 2024 GP contro juris GmbH, intervenuta per l'interpretazione dell'art. 82 del RGPD (regolamento generale sulla protezione dei dati) ai fini del risarcimento del danno, ha statuito che "... 1)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...]

Torna in cima