SERVIZI UTILI

Corte Costituzionale sentenza n. 128 depositata il 26 maggio 2022 – Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, in combinato disposto con l’art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 53 Cost.

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, in combinato disposto con l’art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 53 Cost.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione,  sentenza nella causa n. C‑741/21 depositata l’ 11 aprile 2024 – L’articolo 82 del RGPD deve essere interpretato nel senso che non può essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, faccia valere che il danno di cui trattasi è stato causato dall’errore di una persona che agisce sotto la sua autorità, a norma dell’articolo 29 di tale regolamento. Per determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione non deve tenersi conto dell’art. 83 e della circostanza che più violazioni siano state commesse dal titolare del trattamento, nei confronti dello stesso interessato, non può costituire un criterio rilevante ai fini della valutazione del danno da riconoscere a tale interessato ai sensi del suddetto articolo 82. Infatti, solo il danno concretamente subito da quest’ultimo deve essere preso in considerazione per determinare l’importo del risarcimento pecuniario dovuto a titolo di compensazione

L’articolo 82 del RGPD deve essere interpretato nel senso che non può essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, faccia valere che il danno di cui trattasi è stato causato dall’errore di una persona che agisce sotto la sua autorità, a norma dell’articolo 29 di tale regolamento. Per determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione non deve tenersi conto dell'art. 83 e della circostanza che più violazioni siano state commesse dal titolare del trattamento, nei confronti dello stesso interessato, non può costituire un criterio rilevante ai fini della valutazione del danno da riconoscere a tale interessato ai sensi del suddetto articolo 82. Infatti, solo il danno concretamente subito da quest’ultimo deve essere preso in considerazione per determinare l’importo del risarcimento pecuniario dovuto a titolo di compensazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 42 depositata il 17 gennaio 2024 – In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la percentuale di detrazione delle relative spese può essere oggetto di trasferimento da un soggetto ad un altro solo nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 16-bis, comma 8, TUIR

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 42 depositata il 17 gennaio 2024 In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la percentuale di detrazione delle relative spese può essere oggetto di trasferimento da un soggetto ad un altro solo nelle [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 14421 depositata il 9 aprile 2024 – Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l’imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il danaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l'imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il danaro svolge nella impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 8, sentenza n. 194 depositata il 17 gennaio 2024 – L’ art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare ai fini delle imposte dirette, in via induttiva, plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene

L' art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare ai fini delle imposte dirette, in via induttiva, plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 7280 depositata il 19 marzo 2024 – Il pubblico ufficiale incaricato della notifica di un atto ha il dovere, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ., nell’eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell’indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica. Per contro non è sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne, quale è l’albo professionale da cui risulti lo studio del procuratore destinatario della notifica. Trattasi invero di un dovere, questo, che incombe professionalmente sul solo notificante e la cui mancata osservanza non può essere addebitata al pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale incaricato della notifica di un atto ha il dovere, ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ., nell’eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell’indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica. Per contro non è sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne, quale è l’albo professionale da cui risulti lo studio del procuratore destinatario della notifica. Trattasi invero di un dovere, questo, che incombe professionalmente sul solo notificante e la cui mancata osservanza non può essere addebitata al pubblico ufficiale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9759 depositata l’ 11 aprile 2024 – Il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell’art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile

Il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell'art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l'errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall'Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9819 depositata l’ 11 aprile 2024 – In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

Torna in cima