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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9816 depositata l’ 11 aprile 2024 – In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l’art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto

In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l'art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9770 depositata l’ 11 aprile 2024 – In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in sede di legittimità, che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto; ciò a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza

In tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova, non censurabile in sede di legittimità, che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto; ciò a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9547 depositata il 9 aprile 2024 – In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall’assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro – per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. – il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro

In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall’assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9817 depositata l’ 11 aprile 2024 – L’eventuale vincolo di destinazione gravante sugli immobili per essere compresi in un fondo patrimoniale, assume rilevanza solo dopo che sia iniziata l’espropriazione forzata con l’effettuazione del pignoramento, e non anche rispetto all’ipoteca, quale atto solo preordinato all’esecuzione, avente effettivamente funzione di garanzia e di cautela. Le due proposizioni usate dal giudice d’appello e oggetto della censura in scrutinio non sono dunque affatto inconciliabili tra loro, con conseguente reiezione del mezzo di impugnazione

L'eventuale vincolo di destinazione gravante sugli immobili per essere compresi in un fondo patrimoniale, assume rilevanza solo dopo che sia iniziata l'espropriazione forzata con l'effettuazione del pignoramento, e non anche rispetto all'ipoteca, quale atto solo preordinato all'esecuzione, avente effettivamente funzione di garanzia e di cautela. Le due proposizioni usate dal giudice d'appello e oggetto della censura in scrutinio non sono dunque affatto inconciliabili tra loro, con conseguente reiezione del mezzo di impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9825 depositata l’ 11 aprile 2024 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l’emissione dell’atto impugnato può essere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all’esercizio del diritto di difesa, che può dirsi violato ove il contribuente illustri come ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influenzare l’esito dell’accertamento nei propri confronti

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, che può dirsi violato ove il contribuente illustri come ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9765 depositata l’ 11 aprile 2024 – Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 23, sentenza n. 668 depositata il 16 gennaio 2024 – Un’area destinata ad attività estrattiva non può essere considerata, ai fini impositivi, come agricola «trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività» e conseguentemente il trattamento fiscale va determinato in base al valore venale di comune commercio e non alla rendita fondiaria

Un'area destinata ad attività estrattiva non può essere considerata, ai fini impositivi, come agricola «trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività» e conseguentemente il trattamento fiscale va determinato in base al valore venale di comune commercio e non alla rendita fondiaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione n. 1, sentenza n. 76 depositata il 15 gennaio 2024 – Le imprese che, ai sensi dell’art. 97 della legge 84/94, forniscono lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi specialistici complementari e accessori alle attività del porto sono pienamente assimilabili alle agenzie di somministrazione di lavoro

Le imprese che, ai sensi dell'art. 97 della legge 84/94, forniscono lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi specialistici complementari e accessori alle attività del porto sono pienamente assimilabili alle agenzie di somministrazione di lavoro

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