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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 9801 depositata l’ 11 aprile 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell’accertamento dell’illecito disciplinare, sussistendo l’obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, e, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta

In tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9826 depositata l’ 11 aprile 2024 – Le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente

Le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9384 depositata l’ 8 aprile 2024 – Nel caso di assenza per malattia non è esclusala possibilità per il lavoratore di svolgere un’altra attività lavorativa a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o un aggravamento

Nel caso di assenza per malattia non è esclusala possibilità per il lavoratore di svolgere un'altra attività lavorativa a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o un aggravamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9437 depositata il 9 aprile 2024 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità

L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata l’8 aprile 2024, n. 9372 – L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini

L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1707 depositata il 16 gennaio 2024 – Il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto volto a una decisione sostitutiva dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e ricondurla alla corretta misura

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto volto a una decisione sostitutiva dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e ricondurla alla corretta misura

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7356 depositata il 19 marzo 2024 – La prestazione personale dell’avvocato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte dell’avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta “ferma”, secondo il citato parere di risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate) all’atto del ricevimento dalla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate dal giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e dalla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell’incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito

La prestazione personale dell’avvocato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte dell’avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta “ferma”, secondo il citato parere di risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate) all’atto del ricevimento dalla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate dal giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e dalla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell’incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9380 depositata l’ 8 aprile 2024 – La necessità di operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di radiologia – per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, Legge n. 460/1988 – ed il restante personale, per il quale la spettanza dell’indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia

La necessità di operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di radiologia - per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, Legge n. 460/1988 – ed il restante personale, per il quale la spettanza dell'indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all'esposizione del personale di radiologia

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