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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 128 depositata il 12 gennaio 2024 – Nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva. L’equità costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicché presuppone sempre una espressa previsione legislativa che la autorizzi

Nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva. L'equità costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicché presuppone sempre una espressa previsione legislativa che la autorizzi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 10875 depositata il 5 aprile 2022 – Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio

Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 3, sentenza n. 30 depositata il 12 gennaio 2024 – In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda

In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6303 depositata l’ 8 marzo 2024 – Il contribuente è tenuto a dimostrare l’inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta

Il contribuente è tenuto a dimostrare l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9494 depositata il 9 aprile 2024 – In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9339 depositata l’ 8 aprile 2024 – In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9327 depositata l’ 8 aprile 2024 – La comunicazione di cancelleria, recante il testo integrale della sentenza pubblicata, era idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per ricorrere in cassazione ex art. 1, comma 62, l. n. 92/2012, avverso la stessa sentenza

La comunicazione di cancelleria, recante il testo integrale della sentenza pubblicata, era idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per ricorrere in cassazione ex art. 1, comma 62, l. n. 92/2012, avverso la stessa sentenza

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 marzo 2024 – La figura della “forza maggiore” è disciplinata dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come “causa di non punibilità” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria

La figura della “forza maggiore” è disciplinata dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come “causa di non punibilità” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria

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