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Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42195 depositata il 17 ottobre 2023 – In tema di confisca per equivalente del profitto nei reati tributari il credito non portato in detrazione nell’anno di competenza, e così sottratto alla compensazione, modificando l’obbligazione tributaria fuori dai casi previsti per legge, è indicativo di un profitto idoneo a costituire oggetto di una confisca per equivalente

In tema di confisca per equivalente del profitto nei reati tributari il credito non portato in detrazione nell'anno di competenza, e così sottratto alla compensazione, modificando l'obbligazione tributaria fuori dai casi previsti per legge, è indicativo di un profitto idoneo a costituire oggetto di una confisca per equivalente

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 9479 depositata il 6 aprile 2023 – L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29337 depositata il 23 ottobre 2023 – Ai fini del giustificato, per il licenziamento a seguito rifiuto del lavoratore di trasformazione del contratto a tempo parziale in un contratto a tempo pieno, motivo oggettivo, occorre che sussistano o siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno (o parziale come nel caso in esame), ma solo con l’orario differente richiesto; l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rifiuto dei medesimi; l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione (o aumento) dell’orario ed il licenziamento

Ai fini del giustificato, per il licenziamento a seguito rifiuto del lavoratore di trasformazione del contratto a tempo parziale in un contratto a tempo pieno, motivo oggettivo, occorre che sussistano o siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno (o parziale come nel caso in esame), ma solo con l’orario differente richiesto; l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rifiuto dei medesimi; l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione (o aumento) dell’orario ed il licenziamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29250 depositata il 20 ottobre 2023 – Il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione

Il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29243 depositata il 20 ottobre 2023 – La censura con cui si critica il cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova (art.116 c.p.c.) da parte del giudice è ammissibile nei soli limiti dell’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.; mentre la violazione dell’art.116 c.p.c. si ha solo quando si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

La censura con cui si critica il cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova (art.116 c.p.c.) da parte del giudice è ammissibile nei soli limiti dell’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.; mentre la violazione dell’art.116 c.p.c. si ha solo quando si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28453 depositata il 12 ottobre 2023 – Al fine di denunciare la violazione di legge consistita nell’avvenuta decisione della causa sulla base di prove inesistenti (art. 115 c.p.c.), in tanto sarà esercitabile, in quanto la parte interessata abbia assolto, non solo all’onere di prospettare, sul piano argomentativo, l’assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice ha ritenuto di poter trarre, ma altresì all’onere di specificare in che modo la sottrazione ai processo dei contenuti informativi utilizzati dal giudice si converta in un percorso argomentativo necessariamente destinato a condurre a una decisione favorevole alla parte istante

Al fine di denunciare la violazione di legge consistita nell'avvenuta decisione della causa sulla base di prove inesistenti (art. 115 c.p.c.), in tanto sarà esercitabile, in quanto la parte interessata abbia assolto, non solo all'onere di prospettare, sul piano argomentativo, l'assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice ha ritenuto di poter trarre, ma altresì all'onere di specificare in che modo la sottrazione ai processo dei contenuti informativi utilizzati dal giudice si converta in un percorso argomentativo necessariamente destinato a condurre a una decisione favorevole alla parte istante

Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate – Documento di consultazione – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 128 del 24 ottobre 2023

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON - Nota n. 128 del 24 ottobre 2023 Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate - Documento di consultazione Ti informo che, sul sito istituzionale del CNDCEC (nella sezione Documenti Commissioni di studio e gruppi di lavoro - Pubblica Consultazione), è stato pubblicato il documento [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28845 depositata il 17 ottobre 2023 – In tema di assicurazione presso la gestione ENPALS, ora INPS, sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo, secondo quanto precisato dal decreto ministeriale n. 17445 del 2005, emanato in esecuzione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, gl’impiegati, gli operai, gl’istruttori e gli addetti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere

In tema di assicurazione presso la gestione ENPALS, ora INPS, sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo, secondo quanto precisato dal decreto ministeriale n. 17445 del 2005, emanato in esecuzione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, gl’impiegati, gli operai, gl’istruttori e gli addetti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere

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