CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29243 depositata il 20 ottobre 2023 – La censura con cui si critica il cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova (art.116 c.p.c.) da parte del giudice è ammissibile nei soli limiti dell’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.; mentre la violazione dell’art.116 c.p.c. si ha solo quando si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione