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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10087 depositata il 14 aprile 2023 – In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lett. c) legge n. 675/1977, ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del d.lgs. 270/1999, l’accordo sindacale di cui all’art. 47, comma 4bis legge n. 428/1990, inserito dal d.l. 135/2009, conv. in legge n. 166/2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro

sebbene la motivazione per relationem ad un precedente giurisprudenziale esima il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, il percorso argomentativo della decisione deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10108 depositata il 17 aprile 2023 – Nel caso di adesione delle società facenti parte di un gruppo di imprese al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica per i rimborsi, anche mediante compensazione l’obbligo di allegazione della garanzia da parte della controllante al momento della presentazione della dichiarazione annuale IVA. In alternativa alla garanzia è possibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la sussistenza di particolari condizioni di solidità patrimoniale o affidabilità del contribuente, attinenti al patrimonio netto, alla consistenza degli immobili, alla gestione caratteristica, alla compagine societaria, all’assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.

Nel caso di adesione delle società facenti parte di un gruppo di imprese al regime di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica per i rimborsi, anche mediante compensazione l'obbligo di allegazione della garanzia da parte della controllante al momento della presentazione della dichiarazione annuale IVA. In alternativa alla garanzia è possibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la sussistenza di particolari condizioni di solidità patrimoniale o affidabilità del contribuente, attinenti al patrimonio netto, alla consistenza degli immobili, alla gestione caratteristica, alla compagine societaria, all'assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9754 depositata il 12 aprile 2023 – L’art. 24, secondo comma legge n. 223/1991 prevede, infatti, espressamente il licenziamento collettivo anche nel caso di cessazione totale dell’attività d’impresa, in ogni caso rilevando, pure nella suddetta ipotesi e di unicità del criterio di scelta per tutti i lavoratori, il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall’art. 4, nono comma legge cit., per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta

L’art. 24, secondo comma legge n. 223/1991 prevede, infatti, espressamente il licenziamento collettivo anche nel caso di cessazione totale dell’attività d’impresa, in ogni caso rilevando, pure nella suddetta ipotesi e di unicità del criterio di scelta per tutti i lavoratori, il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall'art. 4, nono comma legge cit., per la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 10046 depositata il 14 aprile 2023 – In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, primo comma l. fall. Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela

In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, primo comma l. fall. Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9985 depositata il 14 aprile 2023 – Il rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali;

Il rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali;

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9973 depositata il 14 aprile 2023 – In mancanza della dichiarazione dei redditi non può essere stabilito neppure l’ammontare forfetario delle imposte che l’associazione è tenuta a versare e, quindi, viene meno anche il regime fiscale agevolato previsto per le A.S.D.

In mancanza della dichiarazione dei redditi non può essere stabilito neppure l'ammontare forfetario delle imposte che l'associazione è tenuta a versare e, quindi, viene meno anche il regime fiscale agevolato previsto per le A.S.D.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9322 depositata il 4 aprile 2023 – Intervenuto il verbale di conciliazione giudiziale, con il quale le parti hanno inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso, la sopravvenuta conciliazione giudiziale ha un effetto novativo del titolo di imposizione, sostituendosi all’originario verbale di constatazione ed all’avviso di accertamento su di questo basato

Intervenuto il verbale di conciliazione giudiziale, con il quale le parti hanno inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso, la sopravvenuta conciliazione giudiziale ha un effetto novativo del titolo di imposizione, sostituendosi all'originario verbale di constatazione ed all'avviso di accertamento su di questo basato

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9588 depositata il 7 aprile 2023 – La prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

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