CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 18046 depositata il 1° luglio 2024 – In tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi, in modo che la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva
In tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all'art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi, in modo che la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva