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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23563 depositata il 19 agosto 2025 – Nel caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell’ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l’aliunde perceptum (o percipiendum) attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni

Nel caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell'ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l'aliunde perceptum (o percipiendum) attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23741 depositata il 23 agosto 2025 – Nel caso in cui, in seguito a qualsiasi tipo di accertamento induttivo, sia accertato a carico del contribuente un maggiore imponibile, da tale maggiore imponibile deve essere comunque dedotta una quota forfettaria di costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato

Nel caso in cui, in seguito a qualsiasi tipo di accertamento induttivo, sia accertato a carico del contribuente un maggiore imponibile, da tale maggiore imponibile deve essere comunque dedotta una quota forfettaria di costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23026 depositata l’ 11 agosto 2025 – In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23622 depositata il 20 agosto 2025 – L’art. 205 della direttiva iva, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta finanche a una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal fornitore di tali beni, anche qualora il diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte sia stato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode in materia di IVA

L'art. 205 della direttiva iva, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta finanche a una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal fornitore di tali beni, anche qualora il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta o assolta a monte sia stato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode in materia di IVA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23357 depositata il 16 agosto 2025 – In caso di più debiti scaduti del datore di lavoro verso l’ente previdenziale, il pagamento va prioritariamente imputato a quello meno garantito, qual è quello per sanzioni e interessi di mora e solo successivamente può essere imputato al pagamento dei contributi di cui sia stato omesso il pagamento, non venendo in questione, per insussistenza dell’ipotesi, il principale criterio di imputazione radicato al momento del pagamento: potendo normalmente, invece, il debitore dichiarare, “quando paga”, quale debito intenda soddisfare, a norma dell’art. 1193 c.c., comma 1

In caso di più debiti scaduti del datore di lavoro verso l’ente previdenziale, il pagamento va prioritariamente imputato a quello meno garantito, qual è quello per sanzioni e interessi di mora e solo successivamente può essere imputato al pagamento dei contributi di cui sia stato omesso il pagamento, non venendo in questione, per insussistenza dell'ipotesi, il principale criterio di imputazione radicato al momento del pagamento: potendo normalmente, invece, il debitore dichiarare, "quando paga", quale debito intenda soddisfare, a norma dell'art. 1193 c.c., comma 1

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23352 depositata il 16 agosto 2025 – Una volta sollevata la questione della prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo”, che rimane “sub iudice”, e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione

Una volta sollevata la questione della prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", che rimane "sub iudice", e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione

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