SERVIZI UTILI

Corte di Cassazione ordinanza n. 33176 depositata il 10 novembre 2022 – L’obbligato solidale ha il diritto di potere contestare anche nel merito il primo atto allo stesso notificato, potendo dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ragioni di contestazione che tendono a inficiare il fondamento della pretesa impositiva originariamente fatta valere nei confronti della società scissa

L’obbligato solidale ha il diritto di potere contestare anche nel merito il primo atto allo stesso notificato, potendo dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ragioni di contestazione che tendono a inficiare il fondamento della pretesa impositiva originariamente fatta valere nei confronti della società scissa. il contribuente, qualora riceva la notifica di una cartella di pagamento non preceduta da un avviso di accertamento, ha la possibilità di impugnare la cartella di pagamento non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4358 depositata il 13 febbraio 2023 – L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa

L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4332 depositata il 13 febbraio 2023 – In virtù del principio dispositivo e del sistema di preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, l’ausiliare del giudice non può, nello svolgimento delle proprie attività e nemmeno per ordine del giudice o acquiescenza delle parti, indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle stesse, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte o procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova; potendo detta regola essere derogata soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti

In virtù del principio dispositivo e del sistema di preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, l'ausiliare del giudice non può, nello svolgimento delle proprie attività e nemmeno per ordine del giudice o acquiescenza delle parti, indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle stesse, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte o procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova; potendo detta regola essere derogata soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4330 depositata il 13 febbraio 2023 – Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, non essendo perciò esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale: con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate

Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, non essendo perciò esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale: con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3437 depositata il 3 febbraio 2023 – In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4333 depositata il 13 febbraio 2023 – Il requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza

Il requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4256 depositata il 10 febbraio 2023 – Il principio di neutralizzazione nato in un sistema normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo.

Il principio di neutralizzazione, dunque, nato in un sistema normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo.

Torna in cima