CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4395 depositata il 13 febbraio 2023

Tributi – Redditi realizzati da società controllate non residenti – Normativa antielusiva di cui all’art. 167, TUIR – Diniego avverso l’interpello preventivo – Accoglimento

Fatti di causa

1. La società M.D.E. S.r.l., con sede legale in Este (PD), ha impugnato dinanzi alla C.T.P. di Padova il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate (direzione centrale normativa di Roma) al suo interpello preventivo per la disapplicazione della normativa antielusiva di cui all’art. 167, t.u.i.r., in tema di tassazione in Italia dei redditi realizzati da società controllate non residenti.

2. La C.T.P. di Padova, con sentenza n. 567/2/14, in accoglimento dell’eccezione dell’ufficio, ha declinato la propria competenza territoriale a favore della C.T.P. di Roma e ha assegnato alle parti un termine di sei mesi per la riassunzione della causa dinanzi a tale giudice.

3. La C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della società, la quale, da un lato, ha dedotto che il primo giudice non si era pronunciato sulla questione, sollevata dall’Amministrazione finanziaria, del difetto di interesse ad agire della contribuente a causa della non immediata impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego; dall’altro, ha insistito sulla competenza per territorio della C.T.P. di Padova a norma dell’art. 4, primo comma, seconda parte, d.lgs. n. 546 del 1992, per il quale «[s]e la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale […] è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso». In particolare, la sentenza di appello, ha dichiarato l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva ed ha dichiarato altresì la competenza per territorio della C.T.P. di Padova, alla quale ha rimesso la causa.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo; la società, che resiste con controricorso, in prossimità dell’udienza ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso [«In relazione all’art. 360, comma primo, numero 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 546 del 1992»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che, anziché limitarsi a statuire sulla questione pregiudiziale relativa alla competenza per territorio del giudice di primo grado, senza averne il potere, ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso avverso il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva ex art. 167, t.u.i.r.

2. Il motivo è fondato.

3. Con la remissione della causa alla C.T.P. di Padova, la quale aveva erroneamente declinato la propria competenza territoriale ravvisando quella del giudice di primo grado di Roma (art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992), la C.T.R. ha risolto una questione pregiudiziale di rito, il cui esame è prioritario rispetto ad ogni altra questione (eccetto quella di giurisdizione, che qui non rileva), con ciò spogliandosi della potestas iudicandi. Conseguentemente al giudice di appello era preclusa la decisione di ogni altra questione. In particolare, per effetto della pronuncia in rito, era devoluta al giudice di primo grado territorialmente competente anche la decisone sull’ammissibilità o meno del ricorso in relazione all’eccezione dell’ufficio circa la non impugnabilità del diniego avverso l’interpello disapplicativo.

4. Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata senza rinvio nella parte in cui dichiara l’impugnabilità del provvedimento di diniego.

5. Le spese del giudizio di cassazione debbono essere compensate, tra le parti, in ragione della peculiarità della dinamica processuale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego.

Compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.