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Corte di Cassazione ordinanza n. 32754 depositata il 7 novembre 2022 – In sede di legittimità al fine di evitare la dichiarazione di inammissibilità di un motivo di impugnazione per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello

In sede di legittimità al fine di evitare la dichiarazione di inammissibilità di un motivo di impugnazione per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello

Corte di Cassazione ordinanza n. 32747 depositata il 7 novembre 2022 – Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2517 depositata il 27 gennaio 2023 – In tema di infortuni sul lavoro va riconosciuta la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all’interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell’attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell’inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. 626/1994 (a prescindere dalla conoscenza dell’esistenza del sub-appalto), sul presupposto dell’obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo

In tema di infortuni sul lavoro va riconosciuta la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all'interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. 626/1994 (a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto), sul presupposto dell'obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1940 depositata il 23 gennaio 2023 – Il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n. 335/95

Il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata presso l'Inps, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa lo stesso è tenuto all'iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l'art.2, co.26 l. n. 335/95

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1600 depositata il 16 gennaio 2023 – Alcun valido consenso, nemmeno per fatti concludenti, potrebbero esprimere gli amministratori giudiziari alla prosecuzione del rapporto di lavoro, in presenza di una norma che li assoggetta all’obbligo di prendere posizione sul subingresso solo in base ad un provvedimento del giudice; ne consegue che non si è in presenza, nel caso, di una ipotesi di recesso “ad nutum”, bensì di risoluzione del rapporto prevista da normativa di settore giustificata dagli interessi che essa mira a proteggere

Alcun valido consenso, nemmeno per fatti concludenti, potrebbero esprimere gli amministratori giudiziari alla prosecuzione del rapporto di lavoro, in presenza di una norma che li assoggetta all'obbligo di prendere posizione sul subingresso solo in base ad un provvedimento del giudice; ne consegue che non si è in presenza, nel caso, di una ipotesi di recesso "ad nutum", bensì di risoluzione del rapporto prevista da normativa di settore giustificata dagli interessi che essa mira a proteggere

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2378 depositata il 25 gennaio 2023 – Le somme relative escono dal contenzioso, divenendo definitivamente irripetibili, ma restano sempre somme corrisposte in ragione ed in costanza della controversia che si vuole definire con la procedura di cui al più volte citato d.l. n. 119/2018

Le somme relative escono dal contenzioso, divenendo definitivamente irripetibili, ma restano sempre somme corrisposte in ragione ed in costanza della controversia che si vuole definire con la procedura di cui al più volte citato d.l. n. 119/2018.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2359 depositata il 25 gennaio 2023 – La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. In caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale

La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. In caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2339 depositata il 25 gennaio 2023 – In materia di tributi armonizzati l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nascente dalla normativa UE prescinde dall’accesso presso i locali dell’Ufficio, essendo onere della parte contribuente dimostrare che se fosse stato messo in condizioni di dedurre prima dell’emissione dell’accertamento l’esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso in relazione a quanto dalla stessa parte dedotto

In materia di tributi armonizzati l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nascente dalla normativa UE prescinde dall’accesso presso i locali dell’Ufficio, essendo onere della parte contribuente dimostrare che se fosse stato messo in condizioni di dedurre prima dell’emissione dell’accertamento l’esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso in relazione a quanto dalla stessa parte dedotto

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