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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21172 depositata il 24 luglio 2025 – In tema di responsabilità contrattuale – come quella derivante dalla violazione dell’art. 2087 c.c. – il danneggiato (creditore del risarcimento del danno) può limitarsi ad allegare l’inadempimento e da provare il nesso causale fra quest’ultimo e il danno, spettando danneggiante (debitore del risarcimento del danno) provare l’adempimento, oppure l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile (art.1218 c.c.)

In tema di responsabilità contrattuale - come quella derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c. - il danneggiato (creditore del risarcimento del danno) può limitarsi ad allegare l'inadempimento e da provare il nesso causale fra quest'ultimo e il danno, spettando danneggiante (debitore del risarcimento del danno) provare l'adempimento, oppure l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile (art.1218 c.c.)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20966 depositata il 23 luglio 2025 – Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21078 depositata il 24 luglio 2025 – Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi

La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama – La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21058 depositata il 24 luglio 2025 – La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione

La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19912 depositata il 17 luglio 2025 – In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, e, a tal fine, occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera

In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, e, a tal fine, occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera

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