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TRIBUNALE DI BARI – Ordinanza 12 maggio 2022 – Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato e la valutazione del tempo decorso fra la data del superamento del periodo di comporto e quella del licenziamento, al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto, va condotta con criteri di minor rigore, che tengano conto di tutte le circostanze all’uopo significative, così da contemperare da un lato l’esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall’altro, quella del datore di lavoro circa l’opportunità della prosecuzione del rapporto

Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato e la valutazione del tempo decorso fra la data del superamento del periodo di comporto e quella del licenziamento, al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto, va condotta con criteri di minor rigore, che tengano conto di tutte le circostanze all’uopo significative, così da contemperare da un lato l’esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall’altro, quella del datore di lavoro circa l’opportunità della prosecuzione del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16635 – La rinuncia al ricorso è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione – diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. – non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. “accettizio”

La rinuncia al ricorso è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione - diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c. - non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. "accettizio"

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 20035 depositata il 17 maggio 2022 – Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16592 – Nell’ambito del settore edile, l’istituto del minimale contributivo, previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29 (conv. con L. n. 341 del 1995), trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile

Nell'ambito del settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29 (conv. con L. n. 341 del 1995), trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile

Corte di Cassazione ordinanza n. 14855 depositata l’ 11 maggio 2022 – E’ affetto  da inesistenza giuridica, o nullità radicale, il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio correttamente  intestato alle parti del giudizio, ma recante una motivazione  e il dispositivo  relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi – a differenza di quel che si verifica nella correzione de/l’errore materiale –   non è possibile ricostruire il “decisum” e la “ratio decidendi”, donde la necessità della rinnovazione del giudizio

E' affetto  da inesistenza giuridica, o nullità radicale, il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio correttamente  intestato alle parti del giudizio, ma recante una motivazione  e il dispositivo  relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi - a differenza di quel che si verifica nella correzione de/l'errore materiale -   non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", donde la necessità della rinnovazione del giudizio

Corte di Cassazione ordinanza n. 14803 depositata il 10 maggio 2022 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna  dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60,  lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna  dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60,  lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

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