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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21740 depositata il 25 giugno 2026 – Per il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

Per il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21317 depositata il 23 giugno 2026 – Il fatto generatore consiste nella effettuazione della prestazione periodica e continuativa, di modo che l’obbligo di fatturazione non può che insorgere con la predetta scadenza periodica (perché fisiologicamente è in tale momento che dovrebbero intervenire contemporaneamente il pagamento della prestazione e l’esigibilità dell’imposta), ha, peraltro, precisato che, qualora non intervenga il pagamento, l’obbligo di fatturazione, sia pure già esistente, rimane dilazionabile sino all’effettivo pagamento

Il fatto generatore consiste nella effettuazione della prestazione periodica e continuativa, di modo che l'obbligo di fatturazione non può che insorgere con la predetta scadenza periodica (perché fisiologicamente è in tale momento che dovrebbero intervenire contemporaneamente il pagamento della prestazione e l'esigibilità dell'imposta), ha, peraltro, precisato che, qualora non intervenga il pagamento, l'obbligo di fatturazione, sia pure già esistente, rimane dilazionabile sino all'effettivo pagamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21864 depositata il 26 giugno 2026 – Il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’art. 1393 c.c., con la precisazione che, in tal caso, sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell’atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell’anteriorità della procura scritta

Il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c., con la precisazione che, in tal caso, sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell'anteriorità della procura scritta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21746 depositata il 25 giugno 2026 – Elemento costitutivo del trasferimento del ramo d’azienda, di cui all’art. 2112 c.c., l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione

Elemento costitutivo del trasferimento del ramo d'azienda, di cui all'art. 2112 c.c., l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21656 depositata il 25 giugno 2026 – In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento

In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21371 depositata il 23 giugno 2026 – In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell’INPS, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo

In tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21393 depositata il 23 giugno 2026 – La tecnica motivazionale per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

La tecnica motivazionale per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo

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