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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21820 depositata il 26 giugno 2026 – Nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo

Nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22625 depositata il 2 luglio 2026 – Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti

Nel giudizio di cassazione, "che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti."

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21812 depositata il 26 giugno 2026 – In tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 – bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto ‘qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione’, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 - bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto 'qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione', situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21836 depositata il 26 giugno 2026 – Il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l’assenza di violazioni nelle predette materie” e, si afferma, restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi

Il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e, si afferma, restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21765 depositata il 25 giugno 2026 – In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la mancata indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo ad una abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dà luogo al diritto al risarcimento del danno comunitario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la mancata indicazione delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo ad una abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dà luogo al diritto al risarcimento del danno comunitario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21740 depositata il 25 giugno 2026 – Per il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

Per il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21317 depositata il 23 giugno 2026 – Il fatto generatore consiste nella effettuazione della prestazione periodica e continuativa, di modo che l’obbligo di fatturazione non può che insorgere con la predetta scadenza periodica (perché fisiologicamente è in tale momento che dovrebbero intervenire contemporaneamente il pagamento della prestazione e l’esigibilità dell’imposta), ha, peraltro, precisato che, qualora non intervenga il pagamento, l’obbligo di fatturazione, sia pure già esistente, rimane dilazionabile sino all’effettivo pagamento

Il fatto generatore consiste nella effettuazione della prestazione periodica e continuativa, di modo che l'obbligo di fatturazione non può che insorgere con la predetta scadenza periodica (perché fisiologicamente è in tale momento che dovrebbero intervenire contemporaneamente il pagamento della prestazione e l'esigibilità dell'imposta), ha, peraltro, precisato che, qualora non intervenga il pagamento, l'obbligo di fatturazione, sia pure già esistente, rimane dilazionabile sino all'effettivo pagamento

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