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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23578 depositata il 3 settembre 2024 – In caso d’insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall’INPS, quale gestore dell’apposito Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell’arco temporale di dodici mesi

In caso d’insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall’INPS, quale gestore dell’apposito Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell’arco temporale di dodici mesi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23136 depositata il 27 agosto 2024 – Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio

Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23275 depositata il 28 agosto 2024 – In materia di lavoro giornalistico, il collaboratore fisso, da identificarsi nel giornalista che, pur non assicurando una attività giornaliera, fornisca con continuità ai lettori un flusso di notizie attraverso la redazione sistematica di articoli o la tenuta di rubriche, ha diritto, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del c.c.n.l. lavoro giornalistico (applicabile “ratione temporis”), ad una retribuzione collegata al numero di collaborazioni fornite, ossia al numero di articoli redatti o rubriche tenute, nonché all’impegno di frequenza e alla natura e all’importanza delle materie trattate, ferma restando la soglia minima di quattro od otto collaborazioni al mese

In materia di lavoro giornalistico, il collaboratore fisso, da identificarsi nel giornalista che, pur non assicurando una attività giornaliera, fornisca con continuità ai lettori un flusso di notizie attraverso la redazione sistematica di articoli o la tenuta di rubriche, ha diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del c.c.n.l. lavoro giornalistico (applicabile "ratione temporis"), ad una retribuzione collegata al numero di collaborazioni fornite, ossia al numero di articoli redatti o rubriche tenute, nonché all'impegno di frequenza e alla natura e all'importanza delle materie trattate, ferma restando la soglia minima di quattro od otto collaborazioni al mese

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23107 depositata il 26 agosto 2024 – In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d’appello  pronunciata  in  difformità  è  impugnabile  con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione

In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello  pronunciata  in  difformità  è  impugnabile  con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23111 depositata il 26 agosto 2024 – Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1°.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1°.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 20891 depositata il 26 luglio 2024 – In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l’insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, st. lav. comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo)

In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav. comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23394 depositata il 30 agosto 2024 – La disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato

La disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22859 depositata il 14 agosto 2024 – estinzione del giudizio per definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22859 depositata il 14 agosto 2024 Tributi - Avviso di liquidazione - Pagamento imposta di registro - Decreto ingiuntivo - IVA di Gruppo - Estinzione del giudizio Ritenuto che La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (...) con cui l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi ricorrente) [...]

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