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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32745 depositata il 16 dicembre 2025 – La libertà di stabilimento presuppone comunque l’esercizio di un’attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia, 23/04/2008, C-201/05, T.C.), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllante, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attività economiche effettive

La libertà di stabilimento presuppone comunque l'esercizio di un'attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia, 23/04/2008, C-201/05, T.C.), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllante, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attività economiche effettive

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33781 depositata il 23 dicembre 2025 – L’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione sia dell’avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella di pagamento, atto esattivo, sia dell’avviso di accertamento esecutivo, cd. atto impoesattivo

L'istituto della sanatoria dei vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria ed è, pertanto, operante con riferimento alla notificazione sia dell'avviso di accertamento, atto impositivo, sia della cartella di pagamento, atto esattivo, sia dell'avviso di accertamento esecutivo, cd. atto impoesattivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32935 depositata il 17 dicembre 2025 – Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente “thema decidendum” e “thema probandum”, sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum", sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32922 depositata il 17 dicembre 2025 – In tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale

In tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32666 depositata il 15 dicembre 2025 – Il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., pure interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, senza eccessivi formalismi, non può dirsi rispettato ove il motivo di ricorso non riassuma il contenuto dei documenti in modo sufficientemente determinato, così da rendere pienamente comprensibili le critiche e possibile la relativa decisione

Il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., pure interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, senza eccessivi formalismi, non può dirsi rispettato ove il motivo di ricorso non riassuma il contenuto dei documenti in modo sufficientemente determinato, così da rendere pienamente comprensibili le critiche e possibile la relativa decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33418 depositata il 22 dicembre 2025 – Per configurare la condotta abusiva è, dunque, necessario un’attenta valutazione delle “ragioni economiche” delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se invece tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di “anormalità” economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa.

Per configurare la condotta abusiva è, dunque, necessario un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se invece tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32832 depositata il 16 dicembre 2025 – Il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

Il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

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