CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22746 depositata il 6 luglio 2026 – L’inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto
L'inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto