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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32746 depositata il 16 dicembre 2025 – In materia di imposte sui redditi delle società, l’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia e l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe

In materia di imposte sui redditi delle società, l'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, determina la residenza in Italia e l'assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32828 depositata il 16 dicembre 2025 – In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando “per relationem” alla motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1269 depositata il 20 gennaio 2026 – L’art.7 l. n.544/88 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia

L’art.7 l. n.544/88 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezione, sentenza depositata il 13 novembre 2025 causa C‑639/24 – L’esenzione dall’IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il solo motivo che non siano stati forniti gli elementi di prova previsti dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011; tali disposizioni, d’altro canto, impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per accertare che i beni siano stati effettivamente trasportati verso una destinazione esterna al territorio dello Stato

L’esenzione dall’IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il solo motivo che non siano stati forniti gli elementi di prova previsti dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011; tali disposizioni, d’altro canto, impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per accertare che i beni siano stati effettivamente trasportati verso una destinazione esterna al territorio dello Stato.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 1284 depositata il 21 gennaio 2026 – In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l’Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione

In tema di accertamento fiscale e di irrogazione delle sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza l'Amministrazione finanziaria, qualora si sia resa conto di aver commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto riportante una maggiore sanzione

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezione, sentenza depositata il 2 ottobre 2024Causa,  C-535/24 – Soggetti ad IVA solo le prestazione di servizi a titolo oneroso, , ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, ed è, pertanto, imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed un un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto

Soggetti ad IVA solo le prestazione di servizi a titolo oneroso, , ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, ed è, pertanto, imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed un un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32770 depositata il 16 dicembre 2025 – Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32770 depositata il 16 dicembre 2025 Revocazione-art.395, n.4, c.p.c. FATTI DI CAUSA 1. Nel giudizio iscritto al n.30489/2020, la Direzione dell'Agenzia delle Entrate di Pagani notificava ai due soci della società Calzature P. di O.S.A. s.a.s. - esercente l'attività di commercio al dettaglio d calzature ed accessori - l'avviso [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32662 depositata il 15 dicembre 2025 – In tema di minimale contributivo, non sono giustificate riduzioni contributive per effetto di sospensioni, anche concordate della prestazione, che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo

In tema di minimale contributivo, non sono giustificate riduzioni contributive per effetto di sospensioni, anche concordate della prestazione, che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo

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