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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22833 depositata il 7 luglio 2026 – Con riferimento alla clausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL per i dipendenti delle cooperative sociali, che, in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto, trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale

Con riferimento alla clausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL per i dipendenti delle cooperative sociali, che, in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto, trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22746 depositata il 6 luglio 2026 – L’inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto

L'inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22649 depositata il 3 luglio 2026 – In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione “doloso”) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti, o li sottragga all’ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.)

In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti, o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20476 depositata il 17 giugno 2026 – L’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) impone, inoltre, di valorizzare l’affidamento che il lavoratore poteva ragionevolmente riporre nel significato delle pattuizioni: il dirigente, accettando la risoluzione consensuale, poteva confidare nel mantenimento dell’assistenza sanitaria nelle stesse forme godute in costanza di rapporto, ossia mediante iscrizione alla Cassa, forma che non comportava oneri fiscali né contributivi

L’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) impone, inoltre, di valorizzare l’affidamento che il lavoratore poteva ragionevolmente riporre nel significato delle pattuizioni: il dirigente, accettando la risoluzione consensuale, poteva confidare nel mantenimento dell’assistenza sanitaria nelle stesse forme godute in costanza di rapporto, ossia mediante iscrizione alla Cassa, forma che non comportava oneri fiscali né contributivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22621 depositata il 2 luglio 2026 – La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, evidenziando la contrarietà all’art. 39 Cost. di una legge che si sovrapponesse alla valutazione circa la sproporzione del licenziamento come effettuata dalle parti sociali

La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, evidenziando la contrarietà all'art. 39 Cost. di una legge che si sovrapponesse alla valutazione circa la sproporzione del licenziamento come effettuata dalle parti sociali.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22458 depositata il 30 giugno 2026 – A fronte dell’allegazione da parte del lavoratore di un demansionamento o di una dequalificazione riconducibile ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo

A fronte dell’allegazione da parte del lavoratore di un demansionamento o di una dequalificazione riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22485 depositata il 30 giugno 2026 – La prescrizione del credito contributivo, della gestione separata, decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione del credito contributivo, della gestione separata, decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

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