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Corte Costituzionale sentenza n. 153 depositata il 24 luglio 2026 – Se l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, ciò prevale sulla forma associativa prescelta e l’imposta non trova applicazione. In tal caso, infatti, detta attività, pur essendo esercitata nell’ambito di uno studio associato, è riferibile non all’associazione, ma alle persone fisiche che costituiscono il vincolo associativo. Persone fisiche che, come chiarito, sono escluse dall’applicazione del tributo proprio in forza del censurato art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021

Se l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, ciò prevale sulla forma associativa prescelta e l’imposta non trova applicazione. In tal caso, infatti, detta attività, pur essendo esercitata nell’ambito di uno studio associato, è riferibile non all’associazione, ma alle persone fisiche che costituiscono il vincolo associativo. Persone fisiche che, come chiarito, sono escluse dall’applicazione del tributo proprio in forza del censurato art. 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10440 depositata il 21 aprile 2026 – In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente

In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 18190 depositata il 26 giugno 2023 – Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo

Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo

Corte di giustizia dell’Unione europea, sesta sezione, ordinanza depositata il 12 novembre 2025, causa C-475/24, Fashion TV RO SRL – Il giudice nazionale investito di una controversia relativa all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto deve verificare il rispetto, da parte del soggetto passivo interessato, dei requisiti sostanziali e formali sanciti dalla direttiva in parola e può, a tal fine, procedere all’esame di prove raccolte nell’ambito di procedimenti penali precedenti nei confronti di persone distinte da detto soggetto passivo, a condizione che l’esame di cui si tratta rispetti i diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali, ivi compresi il principio della parità delle armi e i diritti della difesa

Il giudice nazionale investito di una controversia relativa all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto deve verificare il rispetto, da parte del soggetto passivo interessato, dei requisiti sostanziali e formali sanciti dalla direttiva in parola e può, a tal fine, procedere all’esame di prove raccolte nell’ambito di procedimenti penali precedenti nei confronti di persone distinte da detto soggetto passivo, a condizione che l’esame di cui si tratta rispetti i diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali, ivi compresi il principio della parità delle armi e i diritti della difesa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22649 depositata il 3 luglio 2026 – In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell’ipotesi di rifiuto (per definizione “doloso”) dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti, o li sottragga all’ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.)

In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti, o li sottragga all'ispezione non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20476 depositata il 17 giugno 2026 – L’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) impone, inoltre, di valorizzare l’affidamento che il lavoratore poteva ragionevolmente riporre nel significato delle pattuizioni: il dirigente, accettando la risoluzione consensuale, poteva confidare nel mantenimento dell’assistenza sanitaria nelle stesse forme godute in costanza di rapporto, ossia mediante iscrizione alla Cassa, forma che non comportava oneri fiscali né contributivi

L’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) impone, inoltre, di valorizzare l’affidamento che il lavoratore poteva ragionevolmente riporre nel significato delle pattuizioni: il dirigente, accettando la risoluzione consensuale, poteva confidare nel mantenimento dell’assistenza sanitaria nelle stesse forme godute in costanza di rapporto, ossia mediante iscrizione alla Cassa, forma che non comportava oneri fiscali né contributivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22621 depositata il 2 luglio 2026 – La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, evidenziando la contrarietà all’art. 39 Cost. di una legge che si sovrapponesse alla valutazione circa la sproporzione del licenziamento come effettuata dalle parti sociali

La previsione a opera della contrattazione collettiva di sanzioni solo conservative implica la preclusione della sanzione espulsiva, evidenziando la contrarietà all'art. 39 Cost. di una legge che si sovrapponesse alla valutazione circa la sproporzione del licenziamento come effettuata dalle parti sociali.

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