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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, sentenza n. 1198 depositata il 29 dicembre 2023 – La prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis ed il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione [del limite di pagine imposto dalla lex specialis], deve fornire prova – anche solo presuntiva – che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro

La prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis ed il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione [del limite di pagine imposto dalla lex specialis], deve fornire prova - anche solo presuntiva - che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 291 depositata il 10 giugno 2024 – Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, sentenza n. 1198 depositata il 27 dicembre 2023 – Le FAQ redatte dall’Amministrazione in sede di gara possono solo chiarire, precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, ma non di certo modificarne od integrarne il contenuto

Le FAQ redatte dall’Amministrazione in sede di gara possono solo chiarire, precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, ma non di certo modificarne od integrarne il contenuto

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 11186 depositata il 27 dicembre 2023 – L’avvalimento esperienziale è una forma di avvalimento operativo che, giusta previsione dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, in coerenza con l’art. 63, §1 della Direttiva n. 24/2014/UE, concerne ‘i titoli di studio e professionali’ e le ‘esperienze professionali pertinenti’, in ordine ai quali la valorizzazione cooperativa ‘delle capacità di altri soggetti’ postula, in termini condizionanti, che ‘questi ultimi eseguano direttamente’ e, per l’effetto, si impegnino effettivamente ad eseguire personalmente, non limitando l’apporto ausiliario alla mera ‘messa a disposizione’, per la durata dell’appalto, delle relative ‘risorse necessarie’, di cui il concorrente ausiliato fosse carente, quali “i lavori o i servizi per cui tali capacità siano richieste’

L’avvalimento esperienziale è una forma di avvalimento operativo che, giusta previsione dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, in coerenza con l’art. 63, §1 della Direttiva n. 24/2014/UE, concerne ‘i titoli di studio e professionali’ e le ‘esperienze professionali pertinenti’, in ordine ai quali la valorizzazione cooperativa ‘delle capacità di altri soggetti’ postula, in termini condizionanti, che ‘questi ultimi eseguano direttamente’ e, per l’effetto, si impegnino effettivamente ad eseguire personalmente, non limitando l’apporto ausiliario alla mera ‘messa a disposizione’, per la durata dell’appalto, delle relative ‘risorse necessarie’, di cui il concorrente ausiliato fosse carente, quali “i lavori o i servizi per cui tali capacità siano richieste’

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24801 depositata il 16 settembre 2024 – Il secondo comma dell’art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all’opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro

Il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24791 depositata il 16 settembre 2024 – In tema di ricorso per cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l’errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., se l’errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti

In tema di ricorso per cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 25147 depositata il 19 settembre 2024 – In ipotesi di rinvio al giudice di merito (di primo o di secondo grado) anche per motivi di nullità del processo per vizi relativi al mancato rispetto del litisconsorzio necessario, i termini processuali di impugnazione delle sentenze rese in sede di rinvio sono quelli previsti dall’articolo 327 c.p.c. nella formulazione vigente prima della riforma del 2009, quando il giudizio originario sia stato introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009

In ipotesi di rinvio al giudice di merito (di primo o di secondo grado) anche per motivi di nullità del processo per vizi relativi al mancato rispetto del litisconsorzio necessario, i termini processuali di impugnazione delle sentenze rese in sede di rinvio sono quelli previsti dall'articolo 327 c.p.c. nella formulazione vigente prima della riforma del 2009, quando il giudizio originario sia stato introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009

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