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Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 33429 depositata il 22 dicembre 2025 – In tema di procedura di notificazione semplificata il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni

In tema di procedura di notificazione semplificata il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1195 depositata il 20 gennaio 2026 – demansionamento – danno patrimoniale e non patrimoniale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1195 depositata il 20 gennaio 2026 demansionamento - danno patrimoniale e non patrimoniale - accertamento e liquidazione FATTI DI CAUSA 1.- XXXX era dipendente di YYYY  spa con qualifica di quadro direttivo di 3^ livello e fino ad ottobre 2008 aveva operato come responsabile dell’ufficio recupero crediti per [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32847 depositata il 16 dicembre 2025 – La cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e ne comporta l’immediata estinzione e qualora non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio

La cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e ne comporta l'immediata estinzione e qualora non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33039 depositata il 17 dicembre 2025 – Il giudizio di rinvio a seguito di cassazione è a oggetto “chiuso”, pertanto, il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l’atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito

Il giudizio di rinvio a seguito di cassazione è a oggetto "chiuso", pertanto, il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prima sezione, sentenza depositata il 9 ottobre 2025 causa C‑101/24 – Qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito prestazioni di servizi per via elettronica a persone residenti nel territorio dell’Unione europea che non sono soggetti passivi per il tramite di un’«app store» messa a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, con la conseguenza che si ritiene che quest’ultimo soggetto passivo abbia ricevuto tali prestazioni di servizi e le abbia fornite ai clienti finali, il primo soggetto passivo non può essere considerato debitore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel suo Stato membro di stabilimento in forza di tale articolo 203 per il motivo che, nelle conferme d’ordine trasmesse ai clienti finali, tale primo soggetto passivo è stato designato, con il suo consenso, quale prestatore ed è stata indicata l’aliquota IVA applicabile nel suo Stato membro di stabilimento.

Qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito prestazioni di servizi per via elettronica a persone residenti nel territorio dell’Unione europea che non sono soggetti passivi per il tramite di un’«app store» messa a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, con la conseguenza che si ritiene che quest’ultimo soggetto passivo abbia ricevuto tali prestazioni di servizi e le abbia fornite ai clienti finali, il primo soggetto passivo non può essere considerato debitore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel suo Stato membro di stabilimento in forza di tale articolo 203 per il motivo che, nelle conferme d’ordine trasmesse ai clienti finali, tale primo soggetto passivo è stato designato, con il suo consenso, quale prestatore ed è stata indicata l’aliquota IVA applicabile nel suo Stato membro di stabilimento.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 33035 depositata il 17 dicembre 2025 – In caso di notifica a mezzo posta e senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica

In caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32433 depositata il 12 dicembre 2025 – La lavoratrice ha diritto di continuare ad usufruire della corresponsione dell’indennità, essendo previsto, dall’art. 24 d.lgs. n. 151 del 2001 il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per la cessazione dell’attività dell’azienda che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità previsti dall’art. 17 della legge n. 151 del 2001

La lavoratrice ha diritto di continuare ad usufruire della corresponsione dell’indennità, essendo previsto, dall’art. 24 d.lgs. n. 151 del 2001 il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per la cessazione dell’attività dell'azienda che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità previsti dall’art. 17 della legge n. 151 del 2001

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32401 depositata il 12 dicembre 2025 – Il diritto ad una quota di utili dell’impresa familiare è autonomo rispetto al diritto al mantenimento del “partecipante all’impresa”, e il calcolo degli utili va effettuato al netto (e non al lordo) delle spese di mantenimento, ove le stesse gravavano sul reddito d’impresa

Il diritto ad una quota di utili dell'impresa familiare è autonomo rispetto al diritto al mantenimento del "partecipante all'impresa", e il calcolo degli utili va effettuato al netto (e non al lordo) delle spese di mantenimento, ove le stesse gravavano sul reddito d'impresa

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