Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2558 depositata il 5 febbraio 2026 – La previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita per i contratti di apprendistato può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa coerente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto
La previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita per i contratti di apprendistato può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui sulla base della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa coerente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto