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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16467 depositata il 18 giugno 2025 – L’obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, sia presso la loro sede, che direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale)

L'obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, sia presso la loro sede, che direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15936 depositata il 14 giugno 2025 – La Cassa di previdenza può accertare autonomamente, anche in mancanza di un provvedimento di cancellazione dall’albo, il mancato esercizio della professione e conseguentemente annullare la posizione contributiva per gli anni nei quali non risulti esercitata l’attività professionale, ed in caso di controversia può fornire la prova contraria all’avvenuto esercizio dell’attività, anche mediante la produzione in giudizio di documentazione proveniente dall’interessato in risposta alla richiesta di chiarimenti sull’esercizio della professione

La Cassa di previdenza può accertare autonomamente, anche in mancanza di un provvedimento di cancellazione dall'albo, il mancato esercizio della professione e conseguentemente annullare la posizione contributiva per gli anni nei quali non risulti esercitata l'attività professionale, ed in caso di controversia può fornire la prova contraria all'avvenuto esercizio dell'attività, anche mediante la produzione in giudizio di documentazione proveniente dall'interessato in risposta alla richiesta di chiarimenti sull'esercizio della professione

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 19428 depositata il 24 maggio 2025 – L’immutazione del fatto di rilievo, ai fini della violazione del principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen. (anche quanto ai soli effetti civili), è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del reato e, per conseguenza di essa, l’azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto tale da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discolparsene

L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. (anche quanto ai soli effetti civili), è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del reato e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto tale da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16358 depositata il 17 giugno 2025 – Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l’infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16052 depositata il 16 giugno 2025 – Non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art. 2941 n.8 c.c., né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte di merito circa l’insussistenza del dolo

Non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art. 2941 n.8 c.c., né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte di merito circa l’insussistenza del dolo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16425 depositata il 18 giugno 2025 – Nella liquidazione delle spese di giudizio il giudice, pur non essendo vincolato all’applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, deve tuttavia quantificare il compenso fra il minimo e il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione

Nella liquidazione delle spese di giudizio il giudice, pur non essendo vincolato all'applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, deve tuttavia quantificare il compenso fra il minimo e il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15895 depositata il 13 giugno 2025 – Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo

Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16422 depositata il 18 giugno 2025, n. 16422 – In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all’importo non rimborsato, ha valore di rigetto – sia pure implicito – della richiesta originariamente presentata dal contribuente

In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente

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