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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15977 depositata il 15 giugno 2025 – La previsione di cui all’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l’evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività

La previsione di cui all’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l’evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16475 depositata il 18 giugno 2025 – In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15961 depositata il 15 giugno 2025 – Trattandosi di ricorso volto ad ottenere l’accertamento della persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte non occorre nuova domanda amministrativa

Trattandosi di ricorso volto ad ottenere l’accertamento della persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte non occorre nuova domanda amministrativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16147 depositata il 16 giugno 2025 – La durata media settimanale, poiché prevista dall’art. 4 in funzione di un limite massimo di 48 ore di lavoro che non può “in ogni caso” essere superato, deve essere calcolata in relazione all’attività effettivamente prestata; ciò comporta che il segmento temporale di riferimento, ai fini del calcolo della media settimanale, deve essere epurato dai periodi di sospensione della prestazione e, specificamente, dalle assenze per ferie e per malattia e che di queste non deve tenersi conto nel computo del tempo di lavoro eseguito

La durata media settimanale, poiché prevista dall'art. 4 in funzione di un limite massimo di 48 ore di lavoro che non può "in ogni caso" essere superato, deve essere calcolata in relazione all'attività effettivamente prestata; ciò comporta che il segmento temporale di riferimento, ai fini del calcolo della media settimanale, deve essere epurato dai periodi di sospensione della prestazione e, specificamente, dalle assenze per ferie e per malattia e che di queste non deve tenersi conto nel computo del tempo di lavoro eseguito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16008 depositata il 15 giugno 2025 – In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16470 depositata il 18 giugno 2025 – La materia dell’imposizione tributaria fa parte del c.d. “nucleo duro” delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante, laddove le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte

La materia dell'imposizione tributaria fa parte del c.d. "nucleo duro" delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante, laddove le scelte in questa materia implicano normalmente una ponderazione di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli stati firmatari, poiché le autorità interne sono evidentemente nella posizione di valutare meglio tali aspetti che non la Corte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16006 depositata il 15 giugno 2025 – Al fine di determinare il limite di reddito per l’accesso alla pensione sociale ai sensi dell’art. 26 della legge 153 del 1969, degli artt. 12 e 19 della legge 30/03/1971, n. 118, e dell’art. 3, comma 6, della legge 03/08/1995, n. 335 rileva il reddito imponibile ai fini Irpef e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall’immobile adibito ad abitazione principale considerato che solo per quest’ultimo opera la deroga stabilita dall’art. 26 della legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.)

Al fine di determinare il limite di reddito per l’accesso alla pensione sociale ai sensi dell’art. 26 della legge 153 del 1969, degli artt. 12 e 19 della legge 30/03/1971, n. 118, e dell’art. 3, comma 6, della legge 03/08/1995, n. 335 rileva il reddito imponibile ai fini Irpef e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall’immobile adibito ad abitazione principale considerato che solo per quest’ultimo opera la deroga stabilita dall’art. 26 della legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.)

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