TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26848 – IRAP – Quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta

IRAP - Quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 ottobre 2019, n. 26162 – In tema di requisito dell’inerenza dei costi, la prova della ricorrenza di tale requisito, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi incombe sul contribuente in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato

In tema di requisito dell'inerenza dei costi, la prova della ricorrenza di tale requisito, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi incombe sul contribuente in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato

Detraibilità dell’Iva assolta sulle spese sostenute per servizi infragruppo resi da soggetti esteri – NORMA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA – 01 ottobre 2019, n. 205

NORMA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA - 01 ottobre 2019, n. 205 Detraibilità dell'Iva assolta sulle spese sostenute per servizi infragruppo resi da soggetti esteri Massima L’Iva assolta dal soggetto passivo residente mediante l’inversione contabile applicata alle fatture relative a spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri deve essere riconosciuta come detraibile anche qualora [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26411 – In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26389 – In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, 665° comma, l. .n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di «impresa comunitaria»

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, 665° comma, l. .n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell'intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di «impresa comunitaria»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26384 – Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data di esecuzione dei versamenti (in acconto), qualora essi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, la facoltà di richiederne il rimborso sin da tale momento

Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data di esecuzione dei versamenti (in acconto), qualora essi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, la facoltà di richiederne il rimborso sin da tale momento

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