TRIBUTI

Le raccomandazioni Ocse non si inseriscono nella gerarchia delle fonti normative e fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche, spetta all’interprete individuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dalla norma. Con l’obbligo del giudice di merito di scrutinare la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico

Le raccomandazioni Ocse non si inseriscono nella gerarchia delle fonti normative e fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche, spetta all'interprete individuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dalla norma. Con l'obbligo del giudice di merito di scrutinare la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 26432 depositata il 10 ottobre 2024 – Le raccomandazioni Ocse non si inseriscono nella gerarchia delle fonti normative, ma forniscono sussidi e metodi operativi (norme tecniche) per l’attuazione nello specifico di disposizioni legislative o regolamentari di ampia portata (norme elastiche) quale l’espressione di “condizioni usuali”, “prezzo normale” ed altre consimili

Le raccomandazioni Ocse non si inseriscono nella gerarchia delle fonti normative, ma forniscono sussidi e metodi operativi (norme tecniche) per l'attuazione nello specifico di disposizioni legislative o regolamentari di ampia portata (norme elastiche) quale l’espressione di “condizioni usuali”, “prezzo normale” ed altre consimili

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 23273 depositata il 28 agosto 2024 – In tema di IVA, il diritto al rimborso dell’eccedenza d’imposta dell’imposta per cessazione dell’attività, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima e, in tal caso, l’anteriore esposizione da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione ai fini della compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà di non perdere il credito e così anche di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale

In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima e, in tal caso, l’anteriore esposizione da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione ai fini della compensazione o detrazione, è idonea a costituire inequivocabile volontà di non perdere il credito e così anche di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26176 depositata il 7 ottobre 2024 – In tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

L’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (società di comodo) va disapplicato quando si fonda su una “supposizione”, ossia su una “presunzione” estranea alla disciplina Iva dovendo diritto di detrazione restare ancorato alla “realtà effettiva”

L'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (società di comodo) va disapplicato quando si fonda su una “supposizione”, ossia su una “presunzione” estranea alla disciplina Iva dovendo diritto di detrazione restare ancorato alla “realtà effettiva”

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24416 depositata l’ 11 settembre 2024 – L’art. 30 n. 724/1994, relativa alle società di comodo, va disapplicato perché non compatibile con i principi unionali. La norma non è incompatibile perché mira a disincentivare l’evasione ma perché si fonda su una “supposizione”, ossia su una “presunzione” estranea alla disciplina Iva dovendo diritto di detrazione restare ancorato alla “realtà effettiva”

L’art. 30 n. 724/1994, relativa alle società di comodo, va disapplicato perché non compatibile con i principi unionali. La norma non è incompatibile perché mira a disincentivare l’evasione ma perché si fonda su una “supposizione”, ossia su una “presunzione” estranea alla disciplina Iva dovendo diritto di detrazione restare ancorato alla “realtà effettiva”

Torna in cima