CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1827 – Rimborso IVA – Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 d.lgs. 546/1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello
Rimborso IVA, il diritto interno contrasterebbe con il principio di neutralità dell'IVA ove imponesse termini di decadenza per il recupero dell'imposta indebitamente versata che, benché più brevi del termine di prescrizione per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, privino completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non dovuta, dovendo consentire al contribuente di neutralizzare un onere economico indebitamente sopportato (Corte di Giustizia UE, 15 dicembre 2011 C-427/10).