TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2018, n. 29237 – Per gli accertamento per revisione di classamento di unità immobiliari ex art. 1, co. 335, della L. n. 311 del 2004 la ragione giustificativa è una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005

quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, bensì l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2018, n. 29067 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente deve anche dimostrare che la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato

in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2018, n. 28872 – Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente

gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1982

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2018, n. 29306 – Cessioni infragruppo e contestazione dell’Agenzia della mancata applicazione del valore normale dei beni ceduti – L’art. 110 comma 7 d.p.r. 917/1986 non ha natura antielusiva

Il "ricarico estremamente modesto" praticato dalla cessionario per la successiva rivendita, lungi dall'essere generico, costituisce proprio un elemento forte per la determinazione del valore normale ai sensi dell'art. 9 comma 3 d. p.r. 917/1986

Atti preordinati alla trasformazione del territorio; agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale – Risposta 14 novembre 2018, n. 67 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 novembre 2018, n. 67 Articolo 1, comma 88, legge n. 205/2017 - Atti preordinati alla trasformazione del territorio; agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale Quesito L’interpellante X è stato incaricato della stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare con destinazione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2018, n. 29302 – Consolidato fiscale – Qualora negli accordi di consolidamento sia prevista una remunerazione eccedente i limiti dell’imposta teorica calcolata sull’imponibile negativo trasferito, questa realizzerà un’ipotesi di operazione assoggettabile a Iva, in quanto corrisposta per una prestazione di servizi

in base alla risoluzione 166/E del 12-7-2007 dell'Agenzia delle entrate "non rilevano ai fini Iva le somme di denaro trasferite a favore di una società a fronte del trasferimento di imponibile negativo, nei limiti dell'imposta teorica calcolata sullo stesso", ma "nel diverso caso in cui negli accordi di consolidamento sia prevista una remunerazione eccedente i limiti dell'imposta teorica calcolata sull'imponibile negativo trasferito, questa realizzerà un'ipotesi di operazione assoggettabile a Iva, in quanto corrisposta per una prestazione di servizi".

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