TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 novembre 2018, n. 29083 – In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può disconoscere le perdite di impresa di esercizi precedenti, relativamente ai quali dall’anagrafe tributaria risulti l’omessa presentazione della dichiarazione

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere le perdite di impresa di esercizi precedenti, relativamente ai quali dall'anagrafe tributaria risulti l'omessa presentazione della dichiarazione, e conseguentemente procedere alla correzione dell'errore materiale, consistente nel riporto della perdita, commesso dal contribuente nella successiva dichiarazione, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ed a tal fine può avvalersi di un mero controllo cartolare, senza l'emissione di un avviso di rettifica ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29314 – In tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza

in tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29329 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili – Ricorso per vizio di omessa motivazione

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili - Ricorso per vizio di omessa motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29327 – Il contribuente che abbia omesso di indicare l’esistenza di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi è comunque legittimato ad opporsi alla pretesa dell’Ufficio fornendo la prova, in sede contenziosa, della effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione della agevolazione fiscale, ancorché non indicata per mero errore materiale nella dichiarazione dei redditi

il contribuente che abbia omesso di indicare l'esistenza di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi è comunque legittimato ad opporsi alla pretesa dell'Ufficio fornendo la prova, in sede contenziosa, della effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione della agevolazione fiscale, ancorché non indicata per mero errore materiale nella dichiarazione dei redditi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29322 – Nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, diviene onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili

qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, diviene onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29319 – Costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, ai fini IVA per il recupero della detrazione l’Amministrazione ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione

in tema d'Iva, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

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