CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29327
Tributi – Credito di imposta – Incentivi alla rottamazione di macchine agricole – Disconoscimento e recupero del credito utilizzato in compensazione – Attribuzioni dell’Agenzia delle Entrate
Fatti di causa
Il concessionario per la riscossione notificava alla società Z. srl una cartella di pagamento per la somma complessiva di euro 42.379 così composta: omesso versamento di somme dovute a titolo di condono per euro 9.474; disconoscimento, per l’anno 2004, del credito di imposta derivante dagli incentivi alla rottamazione di macchine agricole; minor credito Irap per euro 3.850; sanzioni ed interessi.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova che lo respingeva con sentenza n. 22 del 2010.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale; con sentenza n. 257 del 10.2.2014 la C.T.R. accoglieva l’appello della società e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio. Contro la sentenza di appello, in riferimento alla sola statuizione che ha riconosciuto la sussistenza del credito di imposta, l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.
La società Z. S.r.l. resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.
Ragioni della decisione
Il ricorso è fondato.
1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. 300/1999 e art. 11 d.m. 1.8.2011 in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate non fosse legittimata alla effettuazione del recupero del credito di imposta, dovendosi ritenere la competenza esclusiva in materia del Ministero delle politiche agricole.
Il motivo è fondato. L’art. 11 del d.m. 1 agosto 2001, emanato in attuazione dell’art. 17 comma 34 della legge n. 449 del 1997, assegna al Ministero delle politiche agricole (e alle Regioni) la vigilanza, mediante controlli a campione, sulla corretta applicazione delle disposizione sulla erogazione dei contributi per l’ammodernamento del parco agromeccanico. L’attribuzione al Ministero delle politiche agricole di un potere di controllo sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare della specifica agevolazione fiscale non include alcun trasferimento ad esso del potere di verifica fiscale e di riscossione dei tributi che art. 62 d.lgs. n. 300 del 1999 attribuisce in via generale alla Agenzia delle Entrate, compresa la competenza in ordine alla liquidazione, mediante procedura automatizzata, delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti (art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).
2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 comma 34 l. 449/1997 in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ.”: poiché l’Ufficio appellante aveva contestato la mancanza o insufficienza della documentazione richiesta dall’art.17 comma 34 per la fruizione della agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta, e la società nulla aveva opposto, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto considerare accertate in fatto le violazione degli adempimenti prescritti dalla legge.
Il motivo è inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi seguita dalla sentenza impugnata, che non ha annullato l’atto di recupero del credito di imposta per ragioni di merito, ma sulla base di rilievi preliminari attinenti alla presunta incompetenza della Agenzia delle Entrate ad effettuare il recupero del credito di imposta non spettante, nonché alla ritenuta inapplicabilità della procedura di controllo automatizzato prevista dall’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600.
3.Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P:R: n. 600/1973 in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.” nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’applicazione della procedura prevista dall’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Il motivo è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata, e non è controverso tra le parti, che i crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2004, siccome rinvenienti dalle dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2002 e 2003, in realtà non erano stati esposti nelle predette dichiarazioni. Ne consegue la legittimità del ricorso da parte dell’Ufficio al controllo informatico della dichiarazione ai sensi dell’art. 36 bis comma 1 lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, posto che la riduzione del credito di imposta non spettante è avvenuto sulla base dei meri dati cartolari contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, senza alcun ricorso ad elementi esterni alle dichiarazioni. È privo di valenza il richiamo del giudice di appello alla circostanza che il disconoscimento dei crediti di imposta degli anni 2002 e 2003 era stato annullato dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n. 162 del 2007, posto che la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 62 del 22.9.2010, che aveva confermato sul punto la decisione del giudice di primo grado, è stata cassata da questa Corte con l’ordinanza pronunciata in questa stessa udienza a decisione del relativo ricorso ( R.G.n.26986/11). Ai fini dello svolgimento del giudizio di rinvio occorre precisare che il contribuente che abbia omesso di indicare l’esistenza di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi è comunque legittimato ad opporsi alla pretesa dell’Ufficio fornendo la prova, in sede contenziosa, della effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione della agevolazione fiscale, ancorché non indicata per mero errore materiale nella dichiarazione dei redditi (in tal senso Sez.U. n.13378 del 2016).
In accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
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