Corte di Cassazione ordinanza n. 23383 depositata il 26 luglio 2022

integrativa alla dichiarazione – tardiva modifica della dichiarazione – è sempre possibile opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria

RILEVATO CHE

1. con la sentenza n. 2312/01/14 del 10/04/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 199/22/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di T. s.p.a. nei confronti di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per IVA relativa all’anno d’imposta 2008;

1.1 come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa sul presupposto del mancato versamento della somma indicata nel quadro VA/42, quadro che, nella versione della società contribuente, sarebbe stato compilato erroneamente, tanto da avere presentato dichiarazione integrativa volta a correggere l’errore;

1.2 la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) al fine di correggere l’erronea indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi e concernente il debito IVA, la società contribuente avrebbe dovuto presentare tempestiva dichiarazione integrativa entro i termini previsti dall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; b) nel caso di specie, invece, la dichiarazione era stata presentata fuori termine solo in data 02/12/2011; c) ne conseguiva la correttezza dell’emissione della cartella di pagamento;

2. T. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a nove motivi;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.;

3.1 Equitalia Sud non si costituiva in giudizio.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso T. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, dell’art. 36 bis del P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la intempestività della dichiarazione integrativa, nemmeno necessaria per fare rilevare l’errore della dichiarazione originaria in sede di impugnazione;

1.1 con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che la dichiarazione non possa essere emendata oltre il termine previsto dalle superiori disposizioni, incidendo queste ultime unicamente sul diritto di portare un eventuale credito in compensazione, ma non sul diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato;

1.2 con il  terzo  motivo  di  ricorso  si  contesta,  in  via subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la dichiarazione integrativa presentata non andrebbe a correggere la base imponibile, ma un semplice errore di calcolo meramente formale, con conseguente irrilevanza del mancato rispetto del termine di decadenza;

1.3 con il quarto motivo di ricorso si contesta, in via ulteriormente gradata, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, del P.R. n. 322 del 1998 e degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431, 1433 e 1442, ultimo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non emendabile la dichiarazione concernente un errore riconoscibile;

1.4 con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell’art. 1442, primo e secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il termine per fare valere l’errore avrebbe dovuto decorrere solo dalla scoperta di quest’ultimo;

2. il primo ed il secondo motivo sono fondati, mentre gli altri – tutti proposti in via gradata – restano assorbiti;

2.1 secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contribuente che abbia compiuto errori e omissioni nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IVA, con conseguente danno a suo carico, ha l’onere, ove intenda procedere a compensazione del credito maturato, di emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta; la tardiva modifica della dichiarazione, in ogni caso, non preclude la richiesta di rimborso né la facoltà di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (così Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016 e successive conformi);

2.2 l’applicazione al caso di specie del superiore principio di diritto implica che: a) la CTR non avrebbe potuto non tenere conto della dichiarazione integrativa atteso che il contribuente non ha avanzato alcuna pretesa di compensazione del credito, con conseguente insussistenza della ritenuta decadenza; b) in sede contenziosa il contribuente ha legittimamente contestato il credito oggetto della cartella di pagamento, evidenziando la correttezza dei dati forniti con la dichiarazione integrativa;

3. con il sesto ed il settimo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione all’art. 360, primo comma, 5, cod. proc. civ., costituiti dall’adeguamento del contribuente allo studio di settore, in realtà non avvenuto anche per mancata compilazione del rigo RF13;

3.1 con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2, del P.R. 31 maggio 1999, n. 195, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendo stata integrata la fattispecie legale alla quale è giuridicamente ricondotto l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore;

3.2 con il nono motivo di ricorso si contesta omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione concernente l’irrilevanza, ai fini dell’adeguamento agli studi di settore, della compilazione del rigo VA42;

4. i motivi sono inammissibili in quanto non sono stati oggetto di esame da parte della CTR, che si è limitata a rigettare la domanda della società contribuente in ragione del semplice dato formale del tardivo deposito della dichiarazione integrativa e della conseguente legittimità della emissione della cartella di pagamento, senza pronunciarsi, nemmeno implicitamente, sull’adeguamento agli studi di settore della società contribuente;

4.1 la relativa questione, essendo stata considerata assorbita dalla CTR, potrà eventualmente essere riproposta in sede di rinvio;

5. in conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo e rigettati gli altri motivi;

5.1 la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.