TRIBUTI

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 24 ottobre 2018, n. C-602/17 – L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta al regime tributario di uno Stato membro, derivante da una convenzione fiscale diretta a evitare la doppia imposizione che subordina l’esenzione dei redditi di un residente, provenienti da un altro Stato membro e relativi a un posto di lavoro subordinato occupato in quest’ultimo Stato, alla condizione che l’attività per la quale i redditi vengono corrisposti sia effettivamente esercitata in tale Stato

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta al regime tributario di uno Stato membro, derivante da una convenzione fiscale diretta a evitare la doppia imposizione che subordina l’esenzione dei redditi di un residente, provenienti da un altro Stato membro e relativi a un posto di lavoro subordinato occupato in quest’ultimo Stato, alla condizione che l’attività per la quale i redditi vengono corrisposti sia effettivamente esercitata in tale Stato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27610 – Trattamento fiscale dei premi di contratti assicurativi e di capitalizzazione da fondo pensione dei vecchi iscritti sono “tutti” soggetti al medesimo trattamento fiscale con l’applicazione della aliquota del 12,50%

Trattamento fiscale dei premi di contratti assicurativi e di capitalizzazione da fondo pensione dei vecchi iscritti sono "tutti" soggetti al medesimo trattamento fiscale con l'applicazione della aliquota del 12,50%.

Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Risposta 30 ottobre 2018, n. 55 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 30 ottobre 2018, n. 55 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari - Articolo 110, comma 1, TUIR Quesito Alfa S.r.l. (in seguito, "Alfa", "Istante", "Società" o "Contribuente") svolge il ruolo di assuntore [...]

AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 30 ottobre 2018 – Nuovi controlli automatici per la corretta indicazione delle certificazioni previste per l’esportazione di sostanze chimiche pericolose in quanto tali o in miscele (Regolamento (UE) n. 649/2012 e successive modifiche)

AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 30 ottobre 2018 Nuovi controlli automatici per la corretta indicazione delle certificazioni previste per l’esportazione di sostanze chimiche pericolose in quanto tali o in miscele (Regolamento (UE) n. 649/2012 e successive modifiche) Nell’ambito dei progetti di interoperabilità tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero della Salute in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27566 – Ai soggetti coinvolti nelle “frodi carosello” non è più contestabile, alla luce della nuova norma, la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti

"In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27550 – In materia tributaria costituisce pratica abusiva l’operazione economica che, attraverso l’impiego “improprio” e “distorto” dello strumento negoziale, abbia quale scopo predominante e assorbente (seppur non esclusivo) l’elusione della norma tributaria, mentre la mera astratta configurabilità di un vantaggio fiscale non è sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva

in materia tributaria, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, costituisce pratica abusiva l'operazione economica che, attraverso l'impiego "improprio" e "distorto" dello strumento negoziale, abbia quale scopo predominante e assorbente (seppur non esclusivo) l’elusione della norma tributaria, mentre la mera astratta configurabilità di un vantaggio fiscale non è sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poiché è richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta e l'accertamento della effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27543 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro, precedentemente annullato, non si risolve in una mera integrazione di quest’ultimo, ma costituisce esercizio dell’ordinario potere di accertamento, non consumatosi attraverso l’emanazione dell’atto annullato

in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro, precedentemente annullato, non si risolve in una mera integrazione di quest'ultimo, ma costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, non consumatosi attraverso l'emanazione dell'atto annullato, nonché del generale potere di autotutela, in ordine alla quale, peraltro, l'Amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità (diversamente da quanto accade ordinariamente), trattandosi di integrare le parti che hanno dato luogo all'invalidità dell'atto precedente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27732 – Il termine dilatorio, dei 60 giorni per l’emissione dell’atto impositivo, tende a tutelare il contraddittorio a fronte degli elementi raccolti in sede di accesso, con ciò direttamente correlando al principio del contraddittorio la previsione del termine, che trova la sua giustificazione nella possibilità di interlocuzione fra il Fisco e il contribuente

il detto termine dilatorio tende a tutelare il contraddittorio a fronte degli elementi raccolti in sede di accesso, con ciò direttamente correlando al principio del contraddittorio la previsione del termine, che trova la sua giustificazione nella possibilità di interlocuzione fra il Fisco e il contribuente, al fine di consentire a quest'ultimo di opporre le sue ragioni e produrre documentazione per evitare l'emissione dell'atto accertativo e/o diminuire la eventuale pretesa tributaria.

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