TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17623 depositata il 26 giugno 2024 – Non rappresenta un requisito idoneo a giustificare l’esenzione la misura esigua della retta significativamente più esegua rispetto a quella prevista da parte del Miur, non costituendo, questo, un criterio idoneo ad escludere la natura economica delle attività svolta nell’immobile destinato all’esercizio dell’attività didattica, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione

Non rappresenta un requisito idoneo a giustificare l'esenzione la misura esigua della retta significativamente più esegua rispetto a quella prevista da parte del Miur, non costituendo, questo, un criterio idoneo ad escludere la natura economica delle attività svolta nell'immobile destinato all'esercizio dell'attività didattica, essendo altresì necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione

Conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari – Articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Comunicazione alla forma di previdenza complementare dell’importo – Risposta n. 154 del 15 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 154 del 15 luglio 2024 Conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari - Articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Comunicazione alla forma di previdenza complementare dell'importo Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

Regime speciale per lavoratori impatriati – Rientro in Italia svolgendo un tirocinio per il quale è riconosciuta un’indennità di partecipazione – Risposta n. 152 del 15 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 152 del 15 luglio 2024 Regime speciale per lavoratori impatriati - Rientro in Italia svolgendo un tirocinio per il quale è riconosciuta un'indennità di partecipazione Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante, cittadino italiano, dichiara: di essere stato residente all'estero (Germania) dove [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18071 depositata il 1° luglio 2024 – In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici"

Per i professionisti i prelevamenti dai propri conti correnti non sono automaticamente riferibili a un investimento nell’attività professionale destinato a generare ricavi imponibili

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 9440 depositata il 9 aprile 2024, intervenendo in tema di accertamento fondato sulle risultanze bancarie, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9440 depositata il 9 aprile 2024 – In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti

Superbonus – Sconto in fattura – Errata fatturazione – Misura agevolativa applicabile – Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Risposta n. 146 del 9 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 146 del 9 luglio 2024 Superbonus - Sconto in fattura - Errata fatturazione - Misura agevolativa applicabile - Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La signora ALFA, nella sua qualità di condòmino incaricato del [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 18078 depositata il 1° luglio 2024 – La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione

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