TRIBUTI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 4, sentenza n. 1217 depositata il 5 dicembre 2023 – In caso di rideterminazione dei redditi con l’atto impositivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria. In particolare, lo stesso può eccepire la “incidenza percentuale dei costi relativi che vanno dunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”

In caso di rideterminazione dei redditi con l’atto impositivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria. In particolare, lo stesso può eccepire la “incidenza percentuale dei costi relativi che vanno dunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 11, sentenza n. 6331 depositata il 9 novembre 2023 – In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall’art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. Peraltro secondo i giudici romani che è irrilevante che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi

In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall'art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. Peraltro secondo i giudici romani che è irrilevante che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi

– Ai fini IRAP, il carattere “occasionale” della prestazione svolta dagli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) senza vincolo di subordinazione è dimostrata dal livello di reddito, che deve essere inferiore alla soglia fissata a 5.000€

Ai fini IRAP, il carattere “occasionale” della prestazione svolta dagli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) senza vincolo di subordinazione è dimostrata dal livello di reddito, che deve essere inferiore alla soglia fissata a 5.000€

Imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette all’imposta di bollo – Risposta n. 129 del 5 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 129 del 5 giugno 2024 Imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette all'imposta di bollo Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Ente istante rappresenta che nell'espletamento della propria attività amministrativa «intrattiene rapporti regolati da [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 3, sentenza n. 8959 depositata il 6 novembre 2023 – Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 889 depositata il 27 ottobre 2023 – In tema di prestazioni mediche rientranti nel campo della chirurgia estetica, l’onere di provare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente il consenso all’utilizzo della documentazione medica al fine di dimostrare la spettanza dell’esenzione

In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi

Gruppo IVA – Inclusione di una nuova società – Errata indicazione della partita IVA nelle fatture attive e passive – Articolo 70-bis e seguenti del dPR 22 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 128 del 3 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 128 del 3 giugno 2024 Gruppo IVA - Inclusione di una nuova società - Errata indicazione della partita IVA nelle fatture attive e passive - Articolo 70-bis e seguenti del dPR 22 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

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