TRIBUTI

Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) – Tremonti ambiente – Art. 6 della legge n. 388 del 2000 – Divieto di cumulo – Rinuncia – Esclusione – Risposta n. 167 del 23 giugno 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 167 del 23 giugno 2025 Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) - Tremonti ambiente - Art. 6 della legge n. 388 del 2000 - Divieto di cumulo - Rinuncia - Esclusione Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza [...]

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2025 – Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi – AGENZIA delle ENTRATE – Comunicato del 13 giugno 2025

AGENZIA delle ENTRATE - Comunicato del 13 giugno 2025 Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2025 - Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024. Al riguardo, con specifico riferimento [...]

D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative – D.lgs. 28 marzo 2025, n. 43 – AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 13 del 13 giugno 2025

D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - D.lgs. 28 marzo 2025, n. 43 - AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 13 del 13 giugno 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 14995 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti il relativo onere grava sì sull’Amministrazione finanziaria la quale può però assolvervi anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente provare, al fine della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti il relativo onere grava sì sull'Amministrazione finanziaria la quale può però assolvervi anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente provare, al fine della detrazione dell'Iva e/o della deduzione dei relativi costi, l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica – Articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successivamente modificato dall’articolo 7-sexies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 – Risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025 dell’Agenzia delle entrate

Agenzia delle entrate - Risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025 Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica – Articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successivamente modificato dall’articolo 7-sexies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14920 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di IMU la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali

In tema di IMU la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14917 depositata il 4 giugno 2025 – Ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti, tanto è vero che hanno generato, con la successiva cessione, i ricavi dichiarati e sottoposti a tassazione

Ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti, tanto è vero che hanno generato, con la successiva cessione, i ricavi dichiarati e sottoposti a tassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14919 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr L. n. 126 del 2020), applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola

In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr L. n. 126 del 2020), applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola

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