TRIBUTI

Il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte versate, ove risulti l’accertamento sopravvenuto del venir meno della fattispecie delittuosa

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5905 depositata il 5 marzo 2025, intervenendo in tema accertamento incidentale del reato ed indeducibilità dei costi derivanti da attività illecita, ha riaffermato il principio secondo cui il "riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso delle maggiori imposte versate, ove risulti l’accertamento sopravvenuto del venir [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 5905 depositata il 5 marzo 2025 – In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, poiché ai fini della deducibilità dei costi assume rilevanza, ex art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, la pronuncia penale che esclude la sussistenza dei fatti di reato dai quali sia derivata la non deducibilità dei costi, con conseguente eventuale rimborso delle maggiori imposte versate, il giudice del merito deve accertare se la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio tributario

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, poiché ai fini della deducibilità dei costi assume rilevanza, ex art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, la pronuncia penale che esclude la sussistenza dei fatti di reato dai quali sia derivata la non deducibilità dei costi, con conseguente eventuale rimborso delle maggiori imposte versate, il giudice del merito deve accertare se la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 6575 depositata il 12 marzo 2025 – In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore, richiesto dall’art. 220, comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 12 N. 9383/17 R.G. (cosiddetto Codice doganale comunitario), ai fini dell’esenzione della contabilizzazione ‘a posteriori’, non ha valenza esimente ‘in re ipsa’, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore

In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 12 N. 9383/17 R.G. (cosiddetto Codice doganale comunitario), ai fini dell'esenzione della contabilizzazione 'a posteriori', non ha valenza esimente 'in re ipsa', ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6603 depositata il 12 marzo 2025 – In caso di cessione soggetta da IVA, non sussiste violazione del principio di alternatività dell’imposta, di consolidamento del criterio impositivo e di divieto di doppia imposizione allorché l’Amministrazione finanziaria indichi l’IVA come tributo dovuto ed escluda, invece, l’imposta di registro erroneamente corrisposta dall’acquirente, atteso che in tal caso non opera il principio di consolidamento, che presuppone l’applicazione dell’imposta di registro e riguarda la misura di essa, né rileva il fatto storico che sia stato pagato un tributo, stante l’obbligo per il contribuente di pagare quello previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive

In caso di cessione soggetta da IVA, non sussiste violazione del principio di alternatività dell'imposta, di consolidamento del criterio impositivo e di divieto di doppia imposizione allorché l'Amministrazione finanziaria indichi l'IVA come tributo dovuto ed escluda, invece, l'imposta di registro erroneamente corrisposta dall'acquirente, atteso che in tal caso non opera il principio di consolidamento, che presuppone l'applicazione dell'imposta di registro e riguarda la misura di essa, né rileva il fatto storico che sia stato pagato un tributo, stante l'obbligo per il contribuente di pagare quello previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive

Conto liquidità e conto titoli all’estero e servizi di investimento prestati dalla stabile organizzazione – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni ARF– Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Articolo 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – isposta n. 75 del 14 marzo 2025, n. 75 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 75 del 14 marzo 2025, n. 75 Conto liquidità e conto titoli all'estero e servizi di investimento prestati dalla stabile organizzazione – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni ARF– Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5131 depositata il 27 febbraio 2025 – In materia tributaria, la rilevanza penale dell’illecito tributario, ai fini del ed. raddoppio dei termini per l’accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla legge n. 208 del 2015, applicabile “ratione temporis”, va valutata con riferimento all’epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l’accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all’Autorità giudiziaria, essendo questo il momento in cui si conclude la fase di accertamento della condotta di evasione, avente rilevanza penale, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l’obbligo di denuncia penale

In materia tributaria, la rilevanza penale dell'illecito tributario, ai fini del ed. raddoppio dei termini per l'accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis", va valutata con riferimento all'epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l'accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria, essendo questo il momento in cui si conclude la fase di accertamento della condotta di evasione, avente rilevanza penale, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5068 depositata il 26 febbraio 2025 – Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell’imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull’immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall’art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo

Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell'imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull'immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall'art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5124 depositata il 27 febbraio 2025 – E’ escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole; il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker

E' escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole; il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker

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